(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le Condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita Civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale Collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge. 2. La presente legge, nel rispetto della Competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtu' della Competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e della Competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di Competenza regionale in materia di protezione Civile) e successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di' polizia locale dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative, e detta i Criteri generali per l'accesso ai ruoli di' polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale. 3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalita' e alla prevenzione dei fenomeni di illegalita'. 4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualita' della vita nelle citta' e nel territorio regionale.