(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 
                         del 20 maggio 2009) 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina  delle
  attivita'  contrattuali  regionali  in   attuazione   del   decreto
  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei  contratti  pubblici
  relativi a lavori, servizi e forniture) e successive  modificazioni
  ed integrazioni). 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  All'acquisizione  del  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) presso gli  istituti  o  gli  enti  abilitati  al
rilascio, provvede il dirigente di cui al comma 1,  anche  attraverso
strumenti informatici. 
    1-ter.  Nelle  procedure  relative  a   contratti   a   carattere
continuativo e periodico, il DURC e' acquisito, nelle forme di cui al
comma 1-bis, quando intercorrano piu' di centottanta  giorni  tra  la
stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento dei  lavori  o
tra il primo accertamento delle  prestazioni  effettuate  relative  a
forniture e servizi ovvero tra due successivi  stati  di  avanzamento
dei lavori o accertamento delle  prestazioni  effettuate  relative  a
forniture e servizi. 
    Verificandosi tali evenienze il DURC e' acquisito  d'ufficio  nei
successivi trenta  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  dei  predetti
periodi. 
    1-quater. Gli adempimenti di acquisizione  del  DURC  di  cui  al
comma 1-ter sono, altresi', estesi alle procedure di  affidamento  di
lavori, servizi e forniture contemplate all'art. 24.».