(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni). 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti: «1-bis. All'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio, provvede il dirigente di cui al comma 1, anche attraverso strumenti informatici. 1-ter. Nelle procedure relative a contratti a carattere continuativo e periodico, il DURC e' acquisito, nelle forme di cui al comma 1-bis, quando intercorrano piu' di centottanta giorni tra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento dei lavori o tra il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi. Verificandosi tali evenienze il DURC e' acquisito d'ufficio nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei predetti periodi. 1-quater. Gli adempimenti di acquisizione del DURC di cui al comma 1-ter sono, altresi', estesi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture contemplate all'art. 24.».