(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la direttiva 2 aprile 1979,  n.  79/409/CEE  del  consiglio
concernente la conservazione degli uccelli  selvatici  presenti  allo
stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat,  che
definisce una serie di principi ecologici  e  di  obblighi  giuridici
applicabili all'attivita' venatoria; 
    Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n.   157,   e   successive
modificazioni  (norme  per  la  protezione  della   fauna   selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio)  che  recepisce  la  direttiva
79/409/CEE e affida alle regioni l'istituzione,  lungo  le  rotte  di
migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica, di zone di protezione finalizzate al mantenimento  e
alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche,  degli  habitat
interni a tali zone e ad esse limitrofi; 
    Vista la direttiva 21 maggio 1992,  n.  92/43/CEE  del  consiglio
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
1997,  n.  357  (regolamento  recante  attuazione   della   direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della  flora  e  della  fauna  selvatiche)  che
prevede,  all'art.  4,  che  le  regioni  dispongano  le  misure   di
protezione per  evitare  il  degrado  degli  habitat  naturali  e  la
perturbazione delle specie a partire dalle proposte  di  SIC  (pSIC),
che si applicano sino alla  loro  designazione  a  zone  speciali  di
conservazione (ZSC), mentre all'art. 6, comma 2, estende l'obbligo di
dettare misure di conservazione per le zone  di  protezione  speciale
(ZPS); 
    Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Attuazione degli  articoli  4,  5  e  9  della  direttiva  79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici  in  conformita'
al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee  C(2006)
2683 del 28 giugno 2006 e della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora  e
della fauna selvatiche (Legge  comunitaria  2006)  che,  all'art.  3,
detta misure di conservazione generali per  le  ZPS  e,  all'art.  4,
commi 2, 3, 4 e 5 prevede che con regolamento regionale siano: 
      a)  individuate  le  caratteristiche  distintive  di   ciascuna
tipologia ambientale ed attribuita ciascuna ZPS ad una o  piu'  delle
stesse tipologie; 
      b) disciplinate le attivita' di addestramento e allenamento dei
cani da caccia nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile; 
      c)  individuati  i  perimetri  delle  zone  umide  naturali   e
artificiali e la fascia di  rispetto  dai  loro  confini  in  cui  si
applica il divieto di cui all'art. 3,  comma  2,  lettera  k),  della
citata legge regionale n. 14/2007; 
    Visto il «Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica
delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al  loro
interno  e  l'individuazione  delle  zone  soggette   a   limitazioni
nell'utilizzo di munizioni in  attuazione  dell'art.  4  della  legge
regionale 14 giugno 2007, n. 14»,  emanato  con  proprio  decreto  20
settembre 2007, n. 0301/Pres., come modificato dal proprio decreto 18
giugno 2008, n. 0146/Pres; 
    Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi  uniformi  per
la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di
conservazione (ZSC) e a  zone  di  protezione  speciale  (ZPS)»  che,
all'art. 5, comma 1, lettere h) e i), come da ultimo  modificate  dal
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del
22 gennaio 2009, indica per le ZPS i seguenti divieti: 
    «h) svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia
prima del 1° settembre e dopo la chiusura della  stagione  venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all'art.  10,  comma  8,  lettera  e)
della  legge  n.  157/1992  sottoposte  a  procedura  di  valutazione
positiva ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni; 
    i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento
dei cani e per le  gare  cinofile  nonche'  l'ampliamento  di  quelle
esistenti fatte salve quelle sottoposte a  procedura  di  valutazione
positiva ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;»; 
    Vista  altresi'  la  legge  regionale  6   marzo   2008,   n.   6
(disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria) e, in particolare: 
      l'art. 25 che disciplina le zone per le attivita' cinofile  per
l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per  cani
da caccia; 
      l'art. 26 che ha introdotto la nuova disciplina per le  gare  e
prove cinofile; 
      l'art. 27 che disciplina le zone cinofile regionali. 
    Ritenuto di sostituire  l'art.  4  del  regolamento  emanato  con
proprio decreto 20 settembre 2007, n. 0301/Pres., come modificato dal
proprio  decreto  18  giugno  2008,  n.   0146/Pres,   adeguando   la
definizione di prova cinofila di  cui  al  comma  1,  lettera  c)  al
dettato della lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  25  della  legge
regionale n. 6/2008; 
    Ritenuto, per chiarezza espositiva,  di  abrogare  l'art.  7  del
medesimo regolamento emanato con proprio decreto n.  0301/Pres./2007,
come  modificato  dal  proprio  decreto  n.  0146/Pres./2008   e   di
introdurre l'art. 4-bis che adegua la disciplina delle  zone  per  le
attivita' cinofile, il cui territorio e' compreso nei perimetri delle
ZPS, agli articoli 25 e 27 della  legge  regionale  n.  6/2008  e  al
criterio minimo per la definizione di misure di conservazione di  cui
all'art.  5,  comma  1,  lettera  i),  del  decreto   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007  come  da
ultimo modificato dal decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio del 22 gennaio 2009; 
    Ritenuto di sostituire l'art. 5 del medesimo regolamento  emanato
con proprio decreto n. 0301/Pres./2007, come modificato  dal  proprio
decreto n. 0146/Pres./2008, adeguando la disciplina  delle  attivita'
di addestramento e allenamento  dei  cani  da  caccia  nelle  ZPS  al
criterio minimo per la definizione  di  misure  di  conservazione  in
dette zone indicato all'art. 5, comma 1, lettera h), del decreto  del
Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  17  ottobre
2007,  come  da  ultimo  modificato   dal   decreto   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009; 
    Ritenuto di sostituire l'art. 6 del medesimo regolamento  emanato
con proprio decreto n. 0301/Pres./2007, come modificato  dal  proprio
decreto n. 0146/Pres./2008, adeguando  la  disciplina  delle  gare  e
prove cinofile nelle ZPS all'art. 26 della legge regionale n.  6/2008
e al criterio minimo per la definizione di misure di conservazione in
dette zone indicato all'art. 5, comma 1, lettera h), del decreto  del
Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  17  ottobre
2007,  come  da  ultimo  modificato   dal   decreto   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009,  che
non pone limitazioni temporali per le  prove  cinofile  svolte  fuori
dalle zone cinofile; 
    Richiamato il regolamento di organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali, approvato con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009,  n.
976; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento recante  «Modifiche  al  regolamento
concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la  disciplina
delle   attivita'   cinofile   consentite   al   loro    interno    e
l'individuazione delle zone soggette a limitazioni  nell'utilizzo  di
munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale  14  giugno
2007, n. 14 (disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  della
Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  derivanti  all'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5  e
9 della  direttiva  79/409/CEE  concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della commissione
delle Comunita' europee C(2006) 2683  del  28  giugno  2006  e  della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali e seminaturali e della flora  e  della  fauna  selvatiche  -
legge comunitaria 2006 -), emanato con decreto del  Presidente  della
Regione n. 20 settembre 2007, n. 030l/Pres.», nel testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO