(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 22  aprile  2002,  n.  12  e  successive
modifiche   ed   integrazioni   concernente   «Disciplina    organica
dell'artigianato»; 
    Visto il proprio decreto 12  agosto  2005,  n.  0272/Pres  (testo
unico delle disposizioni regolamentari  in  materia  di  incentivi  a
favore del settore artigiano)  emanato  in  attuazione  della  citata
legge regionale n. 12/2002; 
    Visti in particolare l'art. 36, comma 2 e l'art. 42, comma 2  del
citato proprio decreto n. 0272/Pres./2005; 
    Visto il testo del «Regolamento recante modifiche  agli  articoli
36, comma 2, e 42, comma 2, del decreto del Presidente della  Regione
12  agosto  2005,  n.  0272/Pres,  concernente  "Testo  unico   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  incentivi  a  favore  del
settore artigiano"» predisposto dalla  direzione  centrale  attivita'
produttive; 
    Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente  «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 24 aprile 2009,  n.
898; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche agli articoli 36,
comma 2, e 42, comma 2, del decreto del Presidente  della  Regione 12
agosto  2005,  n.   0272/Pres,   concernente   "Testo   unico   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  incentivi  a  favore  del
settore artigiano"» nel testo allegato al presente provvedimento  del
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO