(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 20 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione con la presente legge, nel rispetto del titolo V della Costituzione, dello statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonche' la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici. 2. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 178 del decreto legislativo n. 152/2006, e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalita', responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga». A tal fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.