(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 
                         del 20 maggio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione con la presente legge, nel rispetto  del  titolo  V
della Costituzione, dello statuto regionale, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia  con
i principi e le norme comunitarie, disciplina la  gestione  integrata
dei rifiuti, nonche'  la  messa  in  sicurezza,  la  bonifica  ed  il
ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine  di  assicurare  la
salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori  naturali,
ambientali e paesaggistici. 
    2. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.  178  del  decreto
legislativo n. 152/2006, e' effettuata conformemente ai  principi  di
precauzione, prevenzione,  proporzionalita',  responsabilizzazione  e
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti  nella  produzione,  nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nel  rispetto  dei  principi  dell'ordinamento  nazionale  e
comunitario, con particolare riferimento al  principio  «chi  inquina
paga». A tal fine la  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  secondo
criteri di  efficacia,  efficienza,  economicita'  e  trasparenza.  I
rifiuti devono essere recuperati o smaltiti  senza  pericolo  per  la
salute dell'uomo, senza usare procedimenti o  metodi  che  potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente. 
    3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si  applicano
le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e nella
normativa statale e comunitaria vigente.