(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 3 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficolta' e consentire il pieno sviluppo della personalita' dei soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali difficolta' specifiche di apprendimento che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilita'), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.