(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
        della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 3 giugno 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
    1. La presente legge detta disposizioni per prevenire  situazioni
di difficolta' e consentire il pieno sviluppo della personalita'  dei
soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e  discalculia,  sul
presupposto  del  riconoscimento  di  tali   disturbi   (DSA)   quali
difficolta'  specifiche  di  apprendimento  che  si  manifestano   in
presenza di capacita' cognitive adeguate,  in  assenza  di  patologie
neurologiche e di deficit sensoriali. 
    2.  La  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge   quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008,  n.  14  (Sistema
integrato  di  interventi  e  servizi  a  favore  delle  persone  con
disabilita'), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con
DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.