(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 16 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. Al fine di razionalizzare e rendere organici i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica su tutto il territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli qualitativi, e al fine di consolidare e promuovere un'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico Valle d'Aosta, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, per il tramite degli uffici territoriali offices du tourisme - Uffici del turismo. I predetti servizi sono svolti ed organizzati nel rispetto degli standard minimi di qualita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.