(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 8-bis della legge regionale n. 7 luglio 2006, n.  11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita'), che prevede l'attribuzione  di  assegni  una  tantum
correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute  a  partire
dal 1° gennaio 2007, erogati dai comuni a favore di nuclei  familiari
in cui almeno uno dei genitori sia residente da  almeno  dieci  anni,
anche non continuativi, nel territorio  nazionale  e  di  cui  almeno
cinque nel territorio regionale, ovvero che per il  medesimo  periodo
in esso abbia prestato attivita' lavorativa; 
    Atteso che, ai sensi del comma 3 del medesimo  art.  8-bis  della
legge regionale n. 11/2006, i requisiti e le modalita' di accesso  al
beneficio, l'entita' dell'assegno, anche in ragione  del  numero  dei
figli, nonche' le modalita' di assegnazione ed erogazione agli aventi
diritto sono  disciplinati  con  regolamento,  da  approvarsi  previo
parere della commissione consiliare competente; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009,  n.
789,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare   il
«Regolamento per la concessione degli assegni  una  tantum  correlati
alle nascite e alle adozioni di  minori  avvenute  a  partire  dall'1
gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge  regionale
7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della  famiglia
e della genitorialita')»; 
    Visto il parere favorevole espresso su tale testo  regolamentare,
con rilievi, dalla Consulta regionale per le  famiglie  nella  seduta
del 29 aprile 2009; 
    Visto il parere  favorevole  espresso  sul  testo  regolamentare,
aggiornato con le  proposte  di  modifica  suggerite  dalla  consulta
regionale  per  le  famiglie,  dalla  terza  commissione   consiliare
permanente nella seduta del 5 maggio 2009; 
    Atteso che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta  del
14 maggio 2009, non  ha  espresso  il  parere  sul  regolamento,  pur
proponendo alcune modifiche anche di carattere  formale  al  fine  di
migliorarne la leggibilita' e l'applicazione; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2009,  n.
1254 che ha apportato modifiche al  testo  regolamentare,  alla  luce
delle osservazioni espresse, e con la quale e' stato approvato in via
definitiva il «Regolamento  per  la  concessione  degli  assegni  una
tantum correlati alle nascite e alle adozioni di  minori  avvenute  a
partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art.  8-bis  della
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialita')»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la  concessione  degli  assegni
una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori  avvenute
a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno
della famiglia  e  della  genitorialita')»,  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO