(Pubblicata nel I S.O. al Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Semplificazione delle procedure contributive 
                    in materia di opere pubbliche 
 
    1. Per gli esercizi finanziari 2009  e  2010  gli  incentivi  per
opere pubbliche previste  da  normative  regionali  di  settore  sono
assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori
di importo complessivo fino  a  500.000  euro  e,  nella  misura  del
restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore  a
500.000 euro, che siano cantierabili entro  centoventi  giorni  dalla
data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera  si  considera
cantierabile  in  presenza  del  progetto  definitivo   approvato   e
corredato delle autorizzazioni previste. 
    2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli
interventi  finanziati  nell'ambito   di   programmi   e   iniziative
comunitarie,  nell'ambito  dei  programmi   attuativi   regionali   e
nazionali finanziati con le risorse del  Fondo  aree  sottoutilizzate
(FAS), nonche' agli interventi finanziati a valere sugli articoli  15
e 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina  dei
Consorzi di sviluppo industriale), sull'art. 8 della legge  regionale
25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti  mirati  di  promozione
economica  nei  territori  montani),  e  sull'art.  161  della  legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo),  e
nel settore dell'edilizia residenziale  pubblica,  della  viabilita',
dell'edilizia, scolastica, sociale e sanitaria. 
    3.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei
lavori pubblici), ai fini della predisposizione  della  progettazione
definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1  milione
di euro, con priorita' per il completamento di  opere  gia'  avviate,
nonche' per opere di edilizia scolastica, di'  risparmio  energetico,
di adeguamento  alle  norme  antisismiche  e  di  abbattimento  delle
barriere architettoniche. 
    4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3  sono  concesse
con procedimento a sportello  in  un'unica  soluzione,  sono  erogate
nella misura del 95 per cento delle spese  di  progettazione  con  il
provvedimento di concessione  e  sono  restituite,  senza  interessi,
entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto  di  appalto
dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente,  provvede
alla consegna di una copia del progetto. Il  mancato  rispetto  degli
obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione
finanziaria e il pagamento  degli  interessi  legali  dalla  data  di
erogazione  dell'anticipazione,  nonche'  l'esclusione  da  ulteriori
anticipazioni  finanziarie  ai  sensi  del  presente   articolo.   Su
richiesta motivata del  soggetto  beneficiario,  l'organo  concedente
puo'  concedere  una  proroga  del  termine   per   la   restituzione
dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o,  previa
deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo. 
    5. Alla legge regionale n. 14/2002  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 8 dell'art. 8 e' aggiunto il seguente periodo: 
    «Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per
i quali  sia  allegata  una  relazione  descrittiva  dell'intervento,
l'approvazione dell'elenco annuale  dei  lavori  di  cui  all'art.  7
sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.»; 
      b) dopo il comma 9-bis dell'art. 9 sono inseriti i seguenti: 
    «9-ter. Gli incarichi di cui ai commi 9  e  9-bis  sono  affidati
preferibilmente con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa di cui all'art. 17. 
    9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis possono  essere
affidati  con  il  criterio  del  prezzo  piu'  basso  ove   ritenuto
motivatamente piu' adeguato dalla  stazione  appaltante  rispetto  al
criterio di cui al comma 9-ter. 
    9-quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi  9
e 9-bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le
tariffe professionali previste per  le  categorie  interessate  quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo  da
porre a base dell'affidamento.»; 
      c) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 prima della  parola
«con» e' inserita la seguente: «preferibilmente»; 
      d) dopo il numero 8) del comma 3 dell'art. 17  e'  inserito  il
seguente: 
    «8-bis) innovazione  tecnologica  o  di  processo  nell'opera  da
realizzare;»; 
      e) al comma 3 dell'art. 22 dopo le parole «procedura negoziata»
sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 500.000 euro»; 
      f) al comma 1 dell'art. 50 dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «La Giunta regionale puo' approvare il programma  triennale
dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'art.  7  anche  per
stralci successivi, in relazione alle  esigenze  di  operativita'  di
ogni singolo settore.»; 
      g) al comma 4 dell'art. 50 dopo le parole  «per  materia»  sono
aggiunte le seguenti: «e,  nel  caso  di  delegazione  amministrativa
intersoggettiva, al soggetto delegatario»; 
      h) al comma 5 dell'art. 51 prima delle parole «La deliberazione
di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «Qualora il delegatario
non sia gia' stato individuato in sede di approvazione del  programma
triennale di cui all'art. 7,»; 
      i) dopo la lettera a) del comma 7 dell'art. 51 e'  inserita  la
seguente: 
    «a-bis)   l'eventuale   approvazione,   a   cura   del   soggetto
delegatario, del progetto preliminare;»; 
    j) il comma 1 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui  all'art.
3, commi 1 e 2, e' disposta in via definitiva sulla base del progetto
preliminare. L'importo del finanziamento e'  commisurato  alla  spesa
risultante dal quadro  economico  dell'opera.  Per  specifici  lavori
individuati dalla Giunta regionale, la concessione del  finanziamento
e' disposta in via definitiva, sulla base di un  programma  operativo
di'  intervento  che  definisce  i  bisogni,  gli  obiettivi  che  si
intendono raggiungere,  la  tipologia  dell'intervento,  i  tempi  di
realizzazione e la spesa preventivata.»; 
      k) il comma 2 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli oneri per spese tecniche  generali  e  di  collaudo  sono
commisurati alle aliquote percentuali  dell'ammontare  dei  lavori  e
delle acquisizioni degli  immobili  di  progetto;  le  aliquote  sono
determinate per categorie di opere, anche  in  misura  graduale,  dal
decreto del Presidente della Regione del 20  dicembre  2005,  n.  453
(Determinazione  aliquote  spese  di  progettazione,  generali  e  di
collaudo),   tenuto   conto   dei   costi   desunti   dalle   tariffe
professionali. Gli incentivi ammissibili  per  imprevisti,  premi  di
accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari  non
possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento
dell'ammontare dei lavori e  delle  acquisizioni  degli  immobili  di
progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non
possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per  cento
dell'ammontare dei lavori e  delle  acquisizioni  degli  immobili  di
progetto.»; 
      l) dopo il comma 6-bis dell'art. 56 e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. Per i lavori di importo inferiore a i milione di euro, la
concessione del finanziamento e' disposta, in via  definitiva,  sulla
base di uno studio di fattibilita' certificato dal  responsabile  del
procedimento  comprendente,  quale  parte   integrante,   il   quadro
economico dell'opera.»; 
      m) dopo il comma 5 dell'art. 68 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Qualora non ricorra la necessita' espropriativa,  per  le
opere finanziate ai sensi dell'art. 56, la fissazione dei termini  di
inizio e fine lavori, nonche' la concessione di un'eventuale  proroga
spettano all'organo  concedente  il  contributo.  I  termini  possono
essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al
40 per cento del termine inizialmente previsto. In  caso  di  mancato
rispetto del termine finale,  l'organo  concedente,  su  istanza  del
beneficiario, puo', in presenza di motivate  ragioni,  confermare  il
contributo e fissare un nuovo  termine  di  ultimazione  dei  lavori,
ovvero confermare il contributo quando  i  lavori  siano  gia'  stati
ultimati,   accertato   il   pieno   raggiungimento    dell'interesse
pubblico.». 
    6.  I  rientri  delle  anticipazioni  confluiscono  nel  bilancio
regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni  di
progetti. L'iscrizione nello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio regionale per tali finalita' viene effettuata con  la  legge
di  assestamento  del  bilancio  dell'anno  successivo   all'avvenuta
riscossione. 
    7. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la  spesa
di 1.500.00 euro per l'anno 2009 a carico dell'unita' di  bilancio  3
ottobre 2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione  nello  stato
di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione  «Spese
per   anticipazioni   finanziarie   agli   enti   pubblici   per   la
predisposizione  di  progetti  definitivi  ed  esecutivi  di   lavori
pubblici» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009. 
    8. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  7  si
provvede mediante storno a carico delle seguenti unita' di bilancio e
capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per
l'importo a fianco di ciascuno elencati: 
      a) unita' di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo  2295  per  800.000
euro per l'anno 2009; 
      b) unita' di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo  6037  per  460.000
euro per l'anno 2009; 
      c) unita' di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo  3870  per  220.000
euro per l'anno 2009; 
      d) unita' di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo  9039  per  20.000
euro per l'anno 2009. 
    9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 e' istituito «per
memoria» all'unita' di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2009-2011 e  del  bilancio  per  l'anno  2009  con  la  denominazione
«Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti  pubblici
per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di  lavori
pubblici». 
    10. Dopo il comma 6-quater dell'art. 2 della legge  regionale  29
ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica  e  di  ordinamento
dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi  regionali  n.
9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle
acque, n. 7/2000, in materia  di  restituzione  degli  incentivi,  n.
28/2001, in materia  di  deflusso  minimo  vitale  delle  derivazioni
d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico),  e'
aggiunto il seguente: 
    «6-quinquies.  I  Consorzi  di  bonifica   sono   autorizzati   a
costituire, modificare o  estinguere,  in  nome  e  per  conto  della
Regione, diritti di servitu' di  acquedotto  o  diritti  di  servitu'
comunque   connessi   con   l'esercizio   delle   proprie   finalita'
istituzionali.».