IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 10  novembre  2005,  n.  26  «Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico»; 
    Visto in particolare l'art. 21, comma 1, lettera a)  della  legge
regionale 26/2005, ai sensi  del  quale  l'Amministrazione  regionale
promuove  l'attivita'  degli  enti  e  dei  centri   di   ricerca   e
trasferimento  tecnologico  purche'  costituiti  e  gestiti  da  enti
pubblici, da consorzi ovvero da soggetti a prevalente  partecipazione
pubblica, mediante la concessione di contributi ai  soggetti  gestori
dei parchi scientifiche tecnologici per la realizzazione di  progetti
di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare
e  della  Pubblica  Amministrazione  riguardanti  l'innovazione,   la
ricerca, il  trasferimento  tecnologico  e  l'attivita'  di  sviluppo
precompetitiva,  da  presentarsi  in  collaborazione   con   imprese,
societa' di distretto e enti pubblici; 
    Visto il comma 2 del  medesimo  art.  21  della  legge  regionale
26/2005,  il  quale  prevede  che  con  regolamenti  regionali  siano
definiti, da  parte  della  Direzione  centrale  lavoro,  formazione,
universita' e  ricerca,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria
vigente,  gli  ulteriori  requisiti,  le  condizioni,  i  criteri,  e
modalita' e le procedure per l'attivazione degli interventi di cui al
comma 1 dello stesso art. 21; 
    Visto il «Regolamento per la concessione  di  contributi  per  la
realizzazione di progetti  di  rilevante  impatto  sistemico  per  il
settore produttivo, del  welfare  e  della  Pubblica  Amministrazione
riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e
l'attivita'  di  sviluppo  precompetitiva»,  approvato  con   proprio
decreto 23 marzo 2007, n. 070/Pres. ed i relativi allegati; 
    Visto l'allegato A) al Regolamento emanato con proprio decreto n.
070/Pres./2007 che contiene la definizione, la  specificazione  e  le
modalita' di determinazione dei costi ammissibili a contributo; 
    Visto in particolare il punto 2, lettera D, dell'allegato  A)  al
Regolamento emanato con proprio decreto n. 070/Pres./2007,  ai  sensi
del quale i costi generali supplementari sono ammissibili  in  misura
non superiore al 5% dei costi complessivi; 
    Rilevato che in sede di prima  applicazione  del  Regolamento  e'
emersa l'esigenza di riconoscere ammissibili a finanziamento i  costi
generali supplementari in misura maggiore rispetto a quanto previsto; 
    Ritenuto pertanto  di  aumentare  al  15%  la  soglia  dei  costi
generali supplementari ammissibili a finanziamento; 
    Visto il testo del  «Regolamento  di  modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n.  70  (Regolamento  per  la
concessione  di  contributi  per  la  realizzazione  di  progetti  di
rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare  e
della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca,
il   trasferimento   tecnologico   e    l'attivita'    di    sviluppo
precompetitiva)», allegato al presente decreto,  di  cui  costituisce
parte integrante e sostanziale; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009,  n.
1111, con la quale  la  Giunta  medesima  ha  approvato  il  suddetto
regolamento; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n.  70  (Regolamento  per  la
concessione  di  contributi  per  la  realizzazione  di  progetti  di
rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare  e
della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca,
il   trasferimento   tecnologico   e    l'attivita'    di    sviluppo
precompetitiva)», nel testo allegato al  presente  provvedimento,  di
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO