Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
                       n. 9 del 7 marzo 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
    1. La Regione, in conformita' con quanto  stabilito  dall'art.  7
dello Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate) e successive modifiche e dalla legge 8  novembre  2000,
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali) e  successive  modifiche,  al  fine  di
garantire alle persone con disabilita' ed ai loro nuclei familiari la
presa in carico globale e un adeguato livello di assistenza, promuove
politiche coordinate ed integrate tali da: 
      a)  prevenire  l'insorgere  o  l'aggravarsi  di  situazioni  di
disabilita', anche attraverso la diagnosi e l'intervento precoce; 
      b) rimuovere ogni forma di  discriminazione  e  violazione  del
principio opportunita'; 
      c) garantire l'autonomia, l'autodeterminazione, la liberta'  di
scelta, l'inclusione sociale e lavorativa, la protezione  e  la  cura
delle  persone  con  disabilita',  con  particolare   riguardo   alle
condizioni di gravita'; 
      d)   garantire   alle    persone    disabili    un    approccio
multidisciplinare e personalizzato, anche ai  fini  della  permanenza
nel proprio ambiente di vita; 
      e) sostenere, nel quadro  della  promozione  e  dello  sviluppo
delle politiche sociali e del sistema dei servizi a livello regionale
e  locale,  le  famiglie  delle  persone   con   disabilita',   anche
promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e favorendone la partecipazione
all'elaborazione dei programmi di intervento; 
      f) garantire il complesso degli interventi  e  dei  servizi  in
un'ottica di integrazione con particolare riferimento alle  strutture
socio-educative, socio-lavorative, culturali e del tempo libero, tale
da assicurare la continuita' del percorso personalizzato nelle  varie
fasi della vita ed evitare processi di emarginazione; 
      g) promuovere azioni volte al  superamento  delle  barriere  di
comunicazione,  di  informazione,  architettoniche,  di  mobilita'  e
finalizzate ad assicurare l'accesso  all'istruzione,  al  lavoro,  ai
trasporti, nonche' ai servizi culturali, ricreativi  e  sportivi  per
una migliore qualita' della vita.