(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 5 e dall'art. 7, comma 1 dello statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale. 2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonche' strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalita' nel mercato del lavoro. 3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'art. 9 della presente legge.