(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 
                         del 28 marzo 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                        Principi e finalita' 
    1. La Regione, nel rispetto  dei  principi  fondamentali  sanciti
dall'art.  34  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione
europea, dei principi di cui  agli  articoli  2,  3,  4  e  38  della
Costituzione, ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 6,  commi
3 e 5 e dall'art. 7, comma 1  dello  statuto  regionale,  promuove  e
sostiene le politiche passive e le politiche attive per il  lavoro  e
le politiche di protezione sociale. 
    2. La Regione, in attuazione dei principi e  delle  politiche  di
cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo  scopo  di
favorire  l'inclusione  sociale  per  i  disoccupati,  inoccupati   o
lavoratori precariamente occupati, quale  misura  di  contrasto  alla
disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonche' strumento  di
rafforzamento delle  politiche  finalizzate  al  sostegno  economico,
all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al  rischio
di marginalita' nel mercato del lavoro. 
    3. Ai fini della presente legge la Regione promuove,  nell'ambito
delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione con gli enti
locali volti anche al cofinanziamento  del  fondo  regionale  per  il
reddito minimo garantito di cui all'art. 9 della presente legge.