(Pubblicato nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale 
            della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 24 della  legge  8
maggio 1998, n. 146  (  Disposizioni  per  la  semplificazione  e  la
razionalizzazione del  sistema  tributario  e  per  il  funzionamento
dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di
carattere finanziario) e dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile
2006, n.  4  (Legge  finanziaria  regionale  per  l'esercizio  2006),
disciplina  l'alienazione  e  la  gestione  dei  beni   immobili   di
proprieta' dell'Agenzia Regionale per  lo  Sviluppo  e  l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL),  facenti  parte  del  patrimonio
immobiliare dell'agenzia stessa,  di  cui  all'art.  12  della  legge
regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione  dell'Agenzia  Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio  (ARSIAL))
e successive modificazioni. Detto patrimonio e' costituito  dai  beni
immobili pervenuti al disciolto Ente Maremma, ai sensi delle leggi di
riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950,  n.  841,
dai terreni successivamente trasferiti all'Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo nel Lazio (ERSAL) ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile
1976, n. 386 (Norme di principio,  norme  particolari  e  finanziarie
concernenti  gli  enti  di  sviluppo)  e  dell'art.  25  della  legge
regionale 30 aprile 1978, n.10 (Istituzione  dell'Ente  Regionale  di
Sviluppo Agricolo  nel  Lazio  (ERSAL))  nonche'  dai  beni  immobili
successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dall'ARSIAL. 
    2. Il presente regolamento disciplina, altresi', la  destinazione
delle risorse derivanti dalla alienazione dei beni immobili di cui al
comma 1.