(Pubblicato nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ( Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario) e dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), disciplina l'alienazione e la gestione dei beni immobili di proprieta' dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), facenti parte del patrimonio immobiliare dell'agenzia stessa, di cui all'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)) e successive modificazioni. Detto patrimonio e' costituito dai beni immobili pervenuti al disciolto Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, dai terreni successivamente trasferiti all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL) ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1978, n.10 (Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL)) nonche' dai beni immobili successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dall'ARSIAL. 2. Il presente regolamento disciplina, altresi', la destinazione delle risorse derivanti dalla alienazione dei beni immobili di cui al comma 1.