(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale 
           della Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Principi generali e ambito di applicazione 
 
    1.  La  Regione  Piemonte  riconosce  l'importanza  dell'ambiente
naturale in quanto valore universale attuale  e  per  le  generazioni
future e  definisce  con  la  presente  legge  le  modalita'  per  la
conservazione della biodiversita' e per  la  gestione  dei  territori
facenti parte della rete ecologica regionale. 
    2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunita'
locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile  delle
aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualita'
in rapporto alla finalita' generale di cui al comma 1. 
    3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente
legge: 
      a) istituisce la rete ecologica  regionale  e  la  carta  della
natura regionale; 
      b)  individua  il  sistema  regionale   delle   aree   protette
istituendo  e  classificando  le  diverse  aree  in  relazione   alle
differenti tipologie e finalita' di tutela; 
      c) individua le modalita' di gestione delle aree protette; 
      d) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000
ad enti territoriali e ad enti strumentali; 
      e) determina le  risorse  finanziarie  per  l'attuazione  delle
previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalita' di
trasferimento ai soggetti gestori.