(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali e ambito di applicazione 1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalita' per la conservazione della biodiversita' e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale. 2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunita' locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualita' in rapporto alla finalita' generale di cui al comma 1. 3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge: a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale; b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalita' di tutela; c) individua le modalita' di gestione delle aree protette; d) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali; e) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalita' di trasferimento ai soggetti gestori.