(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 19 del 15 giugno 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
      
 
                              Preambolo 
 
      
    Visto l'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione; 
    Visti gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione; 
    Visti gli artt. 3. 4 e 59 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero); 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 10 dicembre 2008; 
    Considerato quanto segue: 
      1.  L'immigrazione  di  cittadini  stranieri   nel   territorio
regionale e'  un  fenomeno  costante  e  strutturale  caratterizzante
l'attuale fase storica e le prospettive future e  inserito  nel  piu'
ampio scenario nazionale ed internazionale; 
      2.  La  presenza  dei  cittadini  stranieri  contribuisce  allo
sviluppo economico e sociale dei nostri territori  in  considerazione
innanzitutto di un riscontrato forte loro  positivo  inserimento  nel
mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti
quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona; 
      3.  Di  fronte  alle  tendenze  indicate   occorre   promuovere
un'azione della Regione da sviluppare nel rispetto  delle  competenze
costituzionali senza invadere le funzioni in materia di  immigrazione
riservate allo Stato e tese invece  a  intervenire  negli  ambiti  di
specifica  competenza  regionale  attinenti  alla   creazione   delle
migliori condizioni per un positivo sviluppo delle relazioni  sociali
nei territori ormai interessati in maniera globale e diffusa  da  una
significativa e rilevante presenza straniera; 
      4. Occorre quindi favorire lo sviluppo  di  efficaci  politiche
territoriali nei diversi ambiti quali  ad  esempio  l'istruzione,  la
sanita', il lavoro, l'accesso all'alloggio, inserite in  una  cornice
comune,  tese  a  favorire  un  processo  di  positiva   integrazione
partecipe dei cittadini stranieri nell'obiettivo della costruzione di
una comunita' plurale e coesa fondata sul contributo  di  persone  di
diversa  lingua  e  provenienza  e   sul   rispetto   del   principio
costituzionale di uguaglianza; 
        5. E' necessaria pertanto  la  creazione  di  un  modello  di
«governance» che attraverso nuovi strumenti di programmazione  basati
su una attenta osservazione e analisi del fenomeno migratorio delinei
un contesto avanzato per lo sviluppo dei  programmi  e  delle  azioni
condotte dai diversi settori dell'amministrazione regionale  e  degli
enti locali,  in  collaborazione  con  le  organizzazioni  statali  e
internazionali e in una  relazione  di  forte  integrazione  con  gli
organismi sociali e del terzo settore; 
      6.  In  tale   contesto   essenziale   rilievo   rivestono   la
valorizzazione dell' associazionismo straniero e lo sviluppo di nuove
modalita' di rappresentanza  e  di  partecipazione  alla  vita  della
comunita'  dei  cittadini  stranieri  in  particolare  attraverso  la
qualificazione e la diffusione nel territorio dei  consigli  e  delle
consulte degli stranieri  istituiti  presso  gli  enti  locali  della
Regione. 
      7. Gli interventi tesi a favorire l'integrazione partecipe  dei
cittadini  stranieri  devono  essere  innanzitutto  finalizzati  alla
rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze  di
lingua e di cultura che  ostacolano  il  godimento  dei  diritti,  la
concreta fruizione dei servizi territoriali e una  piena  e  completa
vita di relazione; 
      8. E' necessario quindi favorire la diffusione della conoscenza
della  lingua  italiana  anche  ai  fini  della  promozione  di   una
cittadinanza attiva per lo sviluppo  di  una  nuova  societa'  in  un
contesto di pacifica convivenza tra persone delle piu' varie  origini
e nazionalita'; 
      9. Occorre inoltre  agevolare  l'accesso  e  la  fruizione  dei
servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri  attraverso  la
qualificazione dei mediatori culturali, la formazione degli operatori
pubblici e privati sui  temi  dell'intercultura  e  l'adeguamento  in
genere dei servizi a un'utenza pluriculturale; 
      10. Al fine  di  promuovere  e  garantire  l'adeguatezza  delle
politiche di integrazione occorre peraltro considerare le  differenze
di provenienza, di  radicamento,  di  competenze,  di  prospettive  e
aspirazioni di vita  dei  cittadini  stranieri  presenti  nei  nostri
territori tali da richiedere interventi mirati e consapevoli da parte
delle istituzioni e dei servizi territoriali; 
      11. Nella considerazione di  tali  differenze  una  particolare
attenzione e' rivolta agli stranieri presenti nel mondo dello  studio
e della ricerca in grado di fornire un  qualificato  contributo  allo
sviluppo dei nostri territori e dei paesi di origine  nell'ambito  di
un processo di circolazione delle conoscenze  tale  da  favorire  una
complessiva crescita economica e culturale della nostra civilta'; 
      12. Occorre inoltre considerare la crescente  diffusa  presenza
straniera nel  mondo  delle  imprese  a  testimonianza  di  un  ormai
avanzato processo di integrazione tale da  richiedere  una  peculiare
attenzione da parte delle istituzioni tesa a favorire, attraverso  la
promozione di appositi servizi di informazione e assistenza, positive
condizioni di avvio e mantenimento da parte del  cittadino  straniero
di attivita' economiche inserite in complessi  contesti  operativi  e
normativi; 
      13. Una peculiare attenzione e' dedicata alla qualificazione  e
al rafforzamento delle  reti  dei  servizi  attivi  nei  territori  e
istituiti  in  favore  delle  fasce  piu'  deboli  della  popolazione
straniera  spinte  da   una   migrazione   «forzata»   derivante   da
persecuzioni individuali in paesi  ove  sono  negati  i  fondamentali
diritti e le essenziali garanzie di liberta', da conflitti e profonde
crisi interne alle aree di provenienza, da fenomeni  criminali  quali
la tratta degli esseri umani; 
      14.  Attraverso  la  possibilita'  di  accesso  a   servizi   e
prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi  a  salvaguardare  la
salute e  l'esistenza  della  persona  pur  se  priva  di  titolo  di
soggiorno, occorre promuovere il valore di una  cittadinanza  sociale
riconosciuta  all'uomo  in  quanto  tale,  a  prescindere  dalla  sua
condizione giuridica e  dalla  sua  appartenenza  a  una  determinata
entita' politica statuale; 
      15. Occorre  infine  considerare  attentamente  la  complessiva
debolezza della condizione dei cittadini stranieri nel loro insieme e
occorre quindi promuovere il  rafforzamento  di  una  rete  di  punti
informativi, con  specifica  competenza  nelle  materie  relative  ai
titoli  di  soggiorno,   integrata   con   i   servizi   di   accesso
polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione  nonche'  di
una rete di servizi di tutela per la prevenzione e il  contrasto  dei
comportamenti discriminatori; 
        
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Principi e finalita' della legge 
 
    1. Per realizzare l'accoglienza solidale delle  cittadine  e  dei
cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture,
del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, di cui all'art.
4 dello Statuto regionale ed in conformita' alla Costituzione ed alle
norme internazionali, la Regione  Toscana  detta  norme  ispirate  ai
principi di uguaglianza e pari opportunita' per i cittadini stranieri
che si trovano sul territorio regionale. 
    2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate  ai
seguenti obiettivi: 
      a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente
dalla  cittadinanza,  attraverso  il   riconoscimento   dei   diritti
inviolabili della persona; 
      b) la realizzazione di una societa' plurale e  coesa,  tale  da
favorire  la  valorizzazione  delle  culture  di  origine   e   delle
tradizioni   dei   cittadini   stranieri   e    contestualmente    il
rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della  coesione
sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine  di
garantire il rispetto dei diritti di  ciascuno  e  l'adempimento  dei
doveri individuali e collettivi; 
      c)  l'istituzione  di  un  sistema  regionale   che   favorisca
modalita' condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio,
anche in relazione al sistema del «welfare» e dello sviluppo locale; 
      d) la promozione della partecipazione dei  cittadini  stranieri
alla vita pubblica e la valorizzazione  dei  rapporti  interculturali
come elementi fondamentali per la crescita della societa'  e  per  la
riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa; 
      e)  il  contrasto  dei   fenomeni   di   razzismo,   xenofobia,
discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione
sociale  e  al  superamento  delle  condizioni  di  marginalita',  di
sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente
vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.