(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 
                         del 26 giugno 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), e l'art.  50  dello  statuto
della Regione Toscana; 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 20 marzo 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.  496,  convertito  con
modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61  (disposizioni  urgenti
sulla  riorganizzazione  dei  controlli  ambientali   e   istituzione
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), demanda alle
regioni  ed  alle  province  autonome  l'istituzione  delle   agenzie
regionali  e  provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente  a  cui
affidare lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche connesse
all'esercizio   delle   funzioni   pubbliche   per   la    protezione
dell'ambiente e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di
vigilanza e di controllo ambientale; 
      2. L'ARPA Toscana (ARPAT)  e'  stata  istituita  con  la  legge
regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione  dell'agenzia  regionale
per la protezione ambientale  della  Toscana),  con  cui  sono  stati
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e le competenze; 
      3. Negli anni successivi  all'entrata  in  vigore  della  legge
regionale n. 66/1995 e' radicalmente mutato il  quadro  normativo  di
riferimento,  sia  a  livello  comunitario  che  nazionale,  con  una
crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessita'  di
coniugare lo sviluppo economico con un corretto  ed  equilibrato  uso
delle risorse ambientali. Cio' ha comportato un  notevole  incremento
dell'attivita' amministrativa  autorizzatoria  e  in  particolare  di
controllo; 
      4. Il Consiglio europeo  di  Bruxelles  ha  definito  obiettivo
primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la  crescita
economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e  con  la
tutela dell'ambiente ribadendo un concetto gia' enunciato  dal  sesto
piano d'azione ambientale europeo 2002  -  2010  «Ambiente  2010:  il
nostro futuro, la nostra scelta» (approvato dalla Commissione europea
quasi contestualmente al vertice di Johannesburg)  che  recepisce  un
lungo percorso volto  a  rendere  effettivo  l'art.  6  del  trattato
istitutivo,  il  quale   richiede   di   realizzare   condizioni   di
sostenibilita'  dello  sviluppo,  sia  a  livello   comunitario   che
regionale; 
      5. Il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  (norme  in
materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti  e  delle
competenze in materia ambientale; 
      6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali  nuove  prospettive
legate alla protezione  ambientale  con  l'approvazione  della  legge
regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del  piano  regionale  di
azione ambientale) e del piano regionale di azione ambientale 2007  -
2010, nonche' attraverso il piano sanitario regionale 2008 - 2010; 
      7. L'ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria «mission»
rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi  anche
con i limiti di una legge istitutiva  non  piu'  corrispondente  alle
esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione; 
      8. Nella risoluzione 16 maggio  2007,  n.  43,  collegata  alla
deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 2007, n.  59  (parere
ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello statuto. Agenzia regionale  per
la protezione ambientale della Toscana «ARPAT».  Bilancio  preventivo
economico  annuale  2007  e  pluriennale  2007/2009),   si   ribadiva
l'importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge
che sostituisse  l'attuale  legge  regionale  n.  66/1995  istitutiva
dell'ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze  di  un
mutato contesto regionale, nazionale ed internazionale; 
      9. E' necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l'attivita'
dell'ARPAT, tenendo conto della  esperienza  passata  e  delle  nuove
istanze cosi' da garantire sempre maggiore qualita' dei controlli e i
piu' alti standard di qualita' e sicurezza ambientali; 
      10.  Occorre  procedere  ad  una  revisione  della   disciplina
dell'ARPAT che, oltre ad accentuare il ruolo strategico  dell'agenzia
quale ente strumentale alle attivita' del sistema  complessivo  degli
enti pubblici competenti in materia di tutela dell'ambiente  e  della
salute,  consenta,  soprattutto  attraverso  la   rivisitazione   del
meccanismo  di   programmazione,   di   massimizzare   la   qualita',
l'efficienza e l'efficacia delle attivita' agenziali; 
      11. Diviene strategica una nuova  definizione  delle  attivita'
istituzionali che, anziche' rinviare ad  un'elencazione  dettagliata,
individui le aree di  competenza  dell'ARPAT,  per  una  piu'  chiara
comprensione del ruolo alla stessa affidato; 
      12.  Le  complesse  interazioni  tra   societa'   ed   ambiente
necessitano di approfondimenti cosi' come di un piu' alto livello  di
comprensione a cui ARPAT e'  chiamata  a  contribuire  attraverso  le
attivita' di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Cio'
al fine  di  assicurare  un  sempre  maggior  livello  di  protezione
ambientale ed un piu' esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche
conto  delle  raccomandazioni  dell'Agenzia  europea  per  l'ambiente
contenute nelle «Linee guida per la collezione  ed  elaborazione  dei
dati»  (1998),  determini  le  pressioni,  gli  impatti  e  lo  stato
dell'ambiente e contribuisca  a  chiarirne  i  legami  con  le  cause
determinanti; 
      13. Occorre rafforzare  e  rendere  centrale  le  attivita'  di
controllo, finalizzate ad ottenere  un  alto  livello  di  protezione
ambientale attraverso il controllo  della  conformita'  alla  vigente
normativa  ed  alle  prescrizioni  ambientali  fissate   negli   atti
autorizzativi rilasciati dalle autorita' competenti. Occorre altresi'
consolidare l'attivita'  di  supporto  tecnico  scientifico,  nonche'
quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale; 
      14. E'  necessario  uniformarsi  a  quanto  disciplinato  nella
raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del  4  aprile
2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27  aprile  2001),  in  cui  si
definisce «controllo» la serie complessa di azioni interrelate  quali
la  repressione  delle  violazioni  della  normativa,  le   finalita'
conoscitive, le  finalita'  valutative,  inclusi  gli  autocontrolli,
preventive e successive dirette anche  all'individuazione  di  misure
d'intervento, nonche' finalita'  di  pubblicita'  e  informazione  al
pubblico; 
      15.  E'  necessario  identificare  univocamente  i  settori  di
attivita' dell'ARPAT in uno schema  di  carta  dei  servizi  e  delle
attivita' allegato alla legge  in  modo  da  poter  disporre  di  uno
strumento  dinamico  per  l'aggiornamento  dei  settori  d'intervento
dell'agenzia  in  seguito  a  variazioni  del  quadro  normativo   di
riferimento  che  in  campo  ambientale  e'  sottoposto  a  frequenti
mutamenti e aggiornamenti; 
      16. E' necessario definire uno strumento per la  programmazione
delle attivita' dell'ARPAT che, partendo  dalla  loro  individuazione
puntuale e dai livelli minimi da garantire  su  tutto  il  territorio
regionale, distingua tra attivita' obbligatorie  e  non  obbligatorie
definendo la tipologia, il  livello,  il  soggetto  beneficiario,  il
costo, i tempi di  erogazione  ove  pertinenti  e  l'eventuale  fonte
normativa o l'atto di  programmazione  che  tale  attivita'  prevede;
tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato «carta dei
servizi e delle attivita'» e delle ricadute dello stesso  sull'intero
territorio regionale, esso e' approvato, aggiornato e modificato  dal
consiglio regionale, su proposta della giunta  regionale,  sentiti  i
soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione; 
      17. La carta dei servizi e  delle  attivita',  identificando  e
definendo le tipologie di  attivita'  istituzionali,  serve  anche  a
rafforzare l'imparzialita' e la terzieta' dell'ARPAT; 
      18. A seguito del mutamento  del  quadro  istituzionale  e  del
completamento del trasferimento  delle  funzioni  di  amministrazione
attiva agli enti locali, e'  necessario  nella  programmazione  delle
attivita'  dell'ARPAT  assicurare  un  ruolo  di  impulso  agli  enti
istituzionali  titolari  delle  funzioni  pubbliche   di   protezione
ambientale. A tal fine occorre definire un maggiore raccordo tra  gli
enti   pubblici    che    si    avvalgono    dell'ARPAT    attraverso
l'istituzionalizzazione di una apposita conferenza permanente, che si
articola a livello regionale e provinciale, in cui  vengano  recepite
le richieste, previste le relative risorse finanziarie e garantita la
multi   referenzialita'   nei   confronti   dei   diversi    soggetti
istituzionali  afferenti  il  campo  dei  controlli  e  della  tutela
ambientale; 
      19. Alla conferenza permanente, sia  a  livello  regionale  che
provinciale, sono invitati a partecipare, senza diritto  di  voto,  i
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle professioni,
delle organizzazioni sindacali e  delle  associazioni  ambientaliste,
mentre un ulteriore momento di confronto tra ARPAT e parti sociali e'
assicurato dall'art. 1,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  496/1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994; 
      20. Poiche' il ruolo dell'ARPAT si sostanzia nello  svolgimento
di attivita' a supporto degli enti pubblici competenti in materia  di
tutela  ambientale  e  della  salute,  e  in   considerazione   della
necessita', evidenziata dall'autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi
idonei ad eliminare l'effetto distorsivo derivante dalla  commistione
tra attivita' pubblicistica di controllo e attivita' privatistica  di
consulenza, le attivita' rese ai soggetti privati si devono  limitare
ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi  ultimi  di
avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT; 
      21.  Si  riscontra  la  necessita'  di  introdurre  un  maggior
coordinamento ed un riferimento piu'  esplicito  alla  relazione  tra
programmazione regionale e attivita' dell'ARPAT. Si  ritiene  in  tal
senso che il piano regionale di azione ambientale per la  sua  stessa
natura di piano legato a tematiche ambientali ma  anche  per  la  sua
connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo,  sia  lo
strumento piu' idoneo a costituire il punto  di  riferimento  su  cui
orientare le attivita'. D'altra parte,  svolgendo  1'ARPAT  attivita'
integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il
piano sanitario regionale possa costituire riferimento per  l'insieme
degli interventi legati direttamente alla tutela della salute; 
      22. Il finanziamento dell'ARPAT allo stato attuale  appare  non
completamente correlato alle attivita' che essa svolge ed e' chiamata
a svolgere dalla Regione  e  dagli  enti  locali  e  si  deve  quindi
procedere alla revisione del  sistema  dei  finanziamenti  attraverso
criteri e strumenti per l'individuazione del nucleo di attivita' che,
in quanto considerate strategiche, siano  finanziate  dalla  Regione,
rimettendo agli altri  enti  pubblici  richiedenti  il  finanziamento
delle restanti attivita'; 
      23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al  finanziamento
pubblico   concorrono   anche   quote   derivanti   da    forme    di
compartecipazione a tributi o tariffe per servizi  ambientali,  oltre
che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico
dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga»; 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto della legge 
 
    1. La  presente  legge  disciplina  l'agenzia  regionale  per  la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT), gia' istituita ai  sensi
della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana), in  attuazione
del  decreto  legge  4  dicembre  1993,  n.   496,   convertito   con
modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61  (disposizioni  urgenti
sulla  riorganizzazione  dei  controlli  ambientali   e   istituzione
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).