(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 
                         del 1° luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (sistema
integrato di interventi e servizi per la  tutela  dei  diritti  e  di
cittadinanza sociale); 
    Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate  ad
attenuare le condizioni di disagio delle  persone  e  delle  famiglie
attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari. 
    2. Occorre promuovere rapporti  e  accordi  tra  le  aziende  del
settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare  ed
aziende attive nel  settore  della  ristorazione  collettiva  con  le
associazioni di volontariato al fine di  assicurare  la  cessione  di
beni non piu' commercializzabili ma sempre commestibili. 
    3. E' importante  valorizzare  il  ruolo  delle  associazioni  di
volontariato in grado di assicurare una  mobilitazione  significativa
di volontari e sollecitare  iniziative  volte  al  reperimento  delle
risorse. 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1.  La  Regione   Toscana,   nell'ambito   delle   politiche   di
solidarieta' sociale, riconosce,  valorizza  e  promuove  l'attivita'
svolta per il recupero delle  eccedenze  alimentari  e  per  la  loro
redistribuzione a coloro che assistono  persone  in  stato  di  grave
disagio sociale e di indigenza.