(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 
                         del 1° luglio 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
    il seguente regolamento: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello statuto; 
    Vista la legge regionale 13 luglio, n. 38 (norme  in  materia  di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro); 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  presidente  della
giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (regolamento  di  attuazione
del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007  n.  38  «Norme  in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarita' del lavoro»); 
    Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 21 maggio 2009; 
    Visto il parere di cui all'art. 16 del regolamento interno  della
giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1; 
    Vista la preliminare deliberazione 25 maggio 2009, n. 439; 
    Visto il parere della commissione consiliare ai  sensi  dell'art.
42, comma 2, dello statuto,  espresso  nella  seduta  dell'11  giugno
2009; 
    Vista la deliberazione 22 giugno 2009, n. 538; 
    Considerato quanto segue: 
      1. La legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme  in  materia
di contratti pubblici  e  relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e
regolarita'  del  lavoro)  al  capo  VII  detta   norme   di   natura
organizzativa per la giunta regionale e  per  gli  enti,  agenzie  ed
aziende dipendenti dalla Regione in materia di contratti pubblici  di
forniture, servizi e lavori, demandando ad un apposito regolamento la
disciplina di attuazione di alcuni istituti previsti dalla  normativa
nazionale e dalla legge regionale; 
      2. Con il regolamento emanato con decreto del presidente  della
giunta regionale 27 maggio  2008,  n.  30/R  e'  stata  approvata  la
normativa di  attuazione  del  capo  VII  della  legge  regionale  n.
38/2007,  disciplinando,  nel  rispetto  dei  principi  previsti  dal
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aspetti di  natura  organizzativa
per l'effettuazione delle procedure di acquisto  degli  uffici  della
giunta regionale e degli enti dalla stessa dipendenti; 
      3. nell'applicazione della normativa e' emersa la necessita' di
apportare  delle  modifiche  alle  modalita'  organizzative  per   la
gestione delle procedure di gara al fine di poter sfruttare al meglio
tutte le competenze necessarie per l'espletamento delle procedure  di
gara, per introdurre  norme  di  semplificazione,  nel  rispetto  dei
principi comunitari in materia di appalti  e  disciplinare  ulteriori
aspetti organizzativi  afferenti  all'attivita'  contrattuale  tra  i
quali la fissazione dei termini dei procedimenti contrattuali; 
      4. la previsione della disciplina nel regolamento  dei  termini
dei procedimenti contrattuali assolve  ad  una  esigenza  di  rendere
facilmente e chiaramente individuabili i suddetti termini i quali, al
fine di attuare i principi di concorrenza,  parita'  di  trattamento,
trasparenza, previsti dalla normativa, devono tener conto dei termini
minimi previsti dalla stessa  normativa  comunitaria  e  nazionale  a
tutela dei soggetti partecipanti alle procedure di  gara.  La  scelta
poi operata, con la  legge  regionale  n.  38/2007  per  i  contratti
esclusi e con il regolamento, oggetto della presente modifica, per le
procedure  negoziate,  di  far  precedere   gli   affidamenti   dalla
pubblicazione di un avviso per  sollecitare  la  presentazione  delle
manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti che vogliono  essere
invitati alla procedura di affidamento,  comporta  anche  per  queste
procedure la  necessita'  di  prevedere  termini  che  consentano  di
attuare i principi di trasparenza e parita'  di  trattamento  tra  le
imprese; 
    Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione  dell'art.  2  del  decreto  presidente   della   giunta
                       regionale n. 30/R/2008 
 
    1. L'art. 2 del regolamento emanato con  decreto  del  presidente
della giunta regionale  27  maggio  2008,  n.  30/R  (regolamento  di
attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007,  n.  38
«Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarita' del lavoro»), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2 (Pubblicita' degli atti di gara). - 1. Nei casi in cui si
proceda  a   procedura   aperta,   ristretta   e   negoziata   previa
pubblicazione di un bando di gara, l'avviso  di  preinformazione,  il
bando e l'avviso sui risultati della procedura  di  affidamento  sono
pubblicati con le modalita'  previste  dalla  normativa  nazionale  e
regionale, nonche' nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana
(BURT). Tutta la documentazione  di  gara  e'  resa  disponibile  sul
profilo di committente di cui all'art. 31 della legge, indicando  nel
bando il relativo indirizzo.».