(Pubbilcato nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro)  ed  in  particolare
l'art. 32; 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
giunta regionale 8 agosto 2003 n.  47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 12 marzo 2009; 
    Visti i pareri delle strutture di cui  all'art.  29  della  legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza  e  della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale  17
marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale  in  materia
di organizzazione e personale); 
    Vista la preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  23
marzo 2009, n. 212; 
    Visto  il  parere  espresso  in  seduta  congiunta  dalla   Terza
commissione  consiliare  «Attivita'  produttive»   e   dalla   quinta
commissione consiliare «Attivita' culturali e  turismo»  in  data  23
aprile 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  autonomie  locali  espresso
nella seduta del 29 aprile 2009; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno  2009,  n.
466; 
    Considerato quanto segue: 
      1. e'  necessario  modificare  il  d.p.g.r.  n.  47/R/2003  per
introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione,  formazione
professionale e lavoro nuovi standard  per  il  riconoscimento  e  la
certificazione  delle  competenze,   per   la   realizzazione   degli
interventi di formazione ed istruzione professionale  e  l'erogazione
dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 
      2. i nuovi standard sono  necessari  per  adeguare  il  sistema
regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 aprile  2008  sulla  costituzione  del  Quadro  europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) che  invita
gli stati membri a riconoscere il  diritto  di  ciascun  cittadino  a
vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari  contesti
di  vita,  anche  diversi  da  quelli  costituiti  dai  percorsi   di
formazione ed istruzione; 
      3. i nuovi standard sono individuati attraverso  la  disciplina
delle figure  professionali,  delle  procedure  e  strumenti  per  il
riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione
dei percorsi formativi; 
      4. e'  necessario  tener  conto  dell'ottica  di  genere  nella
descrizione delle singole figure professionali, in  coerenza  con  il
principio del mainstreaming adottato dalla  Regione  quale  approccio
metodologico nella definizione delle proprie politiche; 
      5. gli standard relativi alle figure professionali sono  intesi
come caratteristiche minime delle principali figure  professionali  e
costituiscono il riferimento per la progettazione e la  realizzazione
dei  progetti  formativi,   per   la   verifica   della   rispondenza
dell'offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione
delle competenze anche attraverso la validazione di quelle  acquisite
in contesti non formali; 
      6.  gli   standard   relativi   al   riconoscimento   ed   alla
certificazione delle  competenze  costituiscono  il  riferimento  per
l'attivazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento,  valutazione  e
certificazione delle competenze comunque  acquisite  e  per  la  loro
spendibilita' nei percorsi di vita e lavoro; 
      7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei
percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e
la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale,  finalizzati
all'acquisizione   di   unita'   di   competenze   o   qualificazioni
professionali; 
      8. e' necessario prevedere che gli effetti  delle  disposizioni
del presente regolamento siano differiti  nel  tempo  per  consentire
l'emanazione degli  atti  necessari  per  dare  attuazione  ai  nuovi
standard; 
      9. e' necessario prevedere che tutte le attivita' formative  si
concludano  secondo   la   normativa   vigente   al   momento   delle
presentazione  della  domanda  di  finanziamento,  riconoscimento  ed
autorizzazione; 
    si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
         Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
    1. L'art. 2 del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente
della giunta  regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R  (Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 2 (Sistema regionale delle competenze). - 1.  Nell'  ambito
del sistema regionale integrato di cui l'art. 1, la Regione definisce
il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione  delle
competenze acquisite  dai  singoli  individui  (SRC),  garantendo  il
rispetto del principio della pari opportunita', della pari dignita' e
della pari validita' degli apprendimenti, indipendentemente dai  modi
e dai luoghi della loro acquisizione. 
    2.  Nell'ambito  del  SRC  la  Regione  garantisce  altresi'   il
riconoscimento degli apprendimenti in termini  di  crediti  formativi
utilizzabili  nel  sistema  della  formazione  professionale  e   nei
passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 2 il sistema di istruzione  e
quello della formazione professionale definiscono apposite  intese  a
livello regionale e territoriale.».