(Pubbilcato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009 LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l'art. 32; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009; Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 212; Visto il parere espresso in seduta congiunta dalla Terza commissione consiliare «Attivita' produttive» e dalla quinta commissione consiliare «Attivita' culturali e turismo» in data 23 aprile 2009; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 aprile 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 466; Considerato quanto segue: 1. e' necessario modificare il d.p.g.r. n. 47/R/2003 per introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro nuovi standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione professionale e l'erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 2. i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione; 3. i nuovi standard sono individuati attraverso la disciplina delle figure professionali, delle procedure e strumenti per il riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione dei percorsi formativi; 4. e' necessario tener conto dell'ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche; 5. gli standard relativi alle figure professionali sono intesi come caratteristiche minime delle principali figure professionali e costituiscono il riferimento per la progettazione e la realizzazione dei progetti formativi, per la verifica della rispondenza dell'offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione delle competenze anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali; 6. gli standard relativi al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze costituiscono il riferimento per l'attivazione dei procedimenti di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e per la loro spendibilita' nei percorsi di vita e lavoro; 7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all'acquisizione di unita' di competenze o qualificazioni professionali; 8. e' necessario prevedere che gli effetti delle disposizioni del presente regolamento siano differiti nel tempo per consentire l'emanazione degli atti necessari per dare attuazione ai nuovi standard; 9. e' necessario prevedere che tutte le attivita' formative si concludano secondo la normativa vigente al momento delle presentazione della domanda di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione; si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. L'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Sistema regionale delle competenze). - 1. Nell' ambito del sistema regionale integrato di cui l'art. 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunita', della pari dignita' e della pari validita' degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione. 2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresi' il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.».