(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 15/I-II del 7 aprile 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche. 1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per le finalita' del capo I del titolo VII della legge urbanistica provinciale e ai fini dell'approvazione dei progetti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi per acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli articoli da 16 a 16-quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), nonche' da quest'articolo. Al coordinamento dei lavori della conferenza di servizi nonche' all'indizione della medesima provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta della struttura o dell'amministrazione aggiudicatrice interessata. 2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con l'attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati i casi in cui e' esclusa, anche temporaneamente, l'applicazione di quanto previsto dal medesimo comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di servizi previsti dalla vigente normativa. 3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l'importo dei progetti per il quale non e' richiesto il parere degli organi consultivi previsto dall'art. 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo fissato dall'art. 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici.