(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della 
     Regione Trentino - Alto Adige n. 15/I-II del 7 aprile 2009) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni in materia di semplificazione delle 
         procedure per la realizzazione di opere pubbliche. 
 
    1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale  ai  sensi
dell'art. 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo  2008,  n.  1
(Pianificazione  urbanistica  e  governo  del  territorio),  per   le
finalita'  del  capo  I  del  titolo  VII  della  legge   urbanistica
provinciale e  ai  fini  dell'approvazione  dei  progetti  di  lavori
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.  2  della
legge provinciale 10 settembre 1993,  n.  26  (Norme  in  materia  di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la  trasparenza  negli
appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi  per  acquisire
pareri,  autorizzazioni,  intese,  concerti,  nullaosta   o   assensi
comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto  dagli
articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997,  n.
13, relativi al piano  straordinario  delle  opere  pubbliche,  dagli
articoli da 16 a 16-quinquies della  legge  provinciale  30  novembre
1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione  e
la  partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme
in materia    di    procedimento    amministrativo),    nonche'    da
quest'articolo. Al  coordinamento  dei  lavori  della  conferenza  di
servizi nonche' all'indizione della medesima provvede il dipartimento
provinciale competente in  materia  di  infrastrutture  su  richiesta
della struttura o dell'amministrazione aggiudicatrice interessata. 
    2.  In  relazione  alle  esigenze  organizzative   connesse   con
l'attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta  provinciale
possono  essere  individuati  i  casi  in  cui  e'   esclusa,   anche
temporaneamente,  l'applicazione  di  quanto  previsto  dal  medesimo
comma. Restano fermi gli obblighi di  ricorrere  alla  conferenza  di
servizi previsti dalla vigente normativa. 
    3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale, previa intesa
con  il  Consiglio  delle  autonomie  locali,  puo'   aumentare   per
specifiche categorie o tipologie di  opere  pubbliche  l'importo  dei
progetti per il  quale  non  e'  richiesto  il  parere  degli  organi
consultivi previsto dall'art. 58, comma 1, lettera  a),  della  legge
provinciale sui lavori  pubblici,  fino  al  limite  massimo  fissato
dall'art. 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori
pubblici.