(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 24 giugno 2008, n. 18,
e' inserito il seguente: 
    «Art. 25-bis (Condizioni e requisiti per  la  stipulazione  degli
accordi  contrattuali  e  dei  contratti  con  i   soggetti   privati
accreditati). 
    1. I soggetti privati  accreditati,  per  accedere  agli  accordi
contrattuali  ed  ai  contratti  per  l'erogazione   di   prestazioni
sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro  attivita'
ai principi di qualita', professionalita' e correttezza. 
    2. Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali  e  dei
contratti di valore superiore a 200.000,00 euro  i  soggetti  privati
accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di  capacita'
economica, tecnica ed organizzativa mediante: 
      a)  idonee  referenze  bancarie  ed  eventuale   documentazione
relativa al fatturato; 
      b)  indicazione  del  personale  sanitario  e   del   personale
dirigenziale, nonche' dei soggetti concretamente  responsabili  della
prestazione dei servizi sanitari; 
      c)   documentazione    attestante    la    regolarita'    della
corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonche' la
relativa regolarita' contributiva; 
      d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da  consentirne
l'individuazione e la rintracciabilita', delle  misure  adottate  per
garantire la qualita'  delle  prestazioni  sanitarie,  nonche'  degli
strumenti disponibili. 
    3.  La  perdita,  in  corso  di  esecuzione  del  contratto,  dei
requisiti  accertati  ai  sensi  del   comma   2   o   d'accertamento
dell'inadeguatezza   organizzativa    della    struttura    sanitaria
comportano, previa contestazione delle inadempienze e  fissazione  di
un  termine  per  regolarizzare,  la  risoluzione  di   diritto   del
contratto,  la  sospensione  dell'accreditamento  e   l'avvio   delle
procedure per il subentro nell'erogazione delle prestazioni di  altro
soggetto accreditato. Il soggetto subentrante  assicura  il  rispetto
della normativa di  tutela  dei  lavoratori  e  della  contrattazione
collettiva nazionale di categoria».