(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 
                        dell'11 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione del Veneto promuove, con la presente legge: 
      a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonche' la
riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 
      b)  l'uniformita'  dei  criteri   di   progettazione   per   il
miglioramento della qualita' luminosa degli impianti per la sicurezza
della circolazione stradale; 
      c) la protezione dall'inquinamento luminoso  dell'attivita'  di
ricerca  scientifica   e   divulgativa   svolta   dagli   osservatori
astronomici; 
      d)  la  protezione  dall'inquinamento  luminoso   dell'ambiente
naturale, inteso anche come  territorio,  dei  ritmi  naturali  delle
specie animali e vegetali,  nonche'  degli  equilibri  ecologici  sia
all'interno che all'esterno delle aree naturali protette; 
      e)  la   protezione   dall'inquinamento   luminoso   dei   beni
paesistici, cosi' come definiti dall'art. 134 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive
modificazioni; 
      f)  la  salvaguardia  della   visione   del   cielo   stellato,
nell'interesse della popolazione regionale; 
      g) la diffusione  tra  il  pubblico  delle  tematiche  relative
all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici  con  competenze
nell'ambito dell'illuminazione. 
    2. Ai fini della presente legge il cielo stellato  e'  patrimonio
naturale da conservare e valorizzare.