(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell'11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. La Regione del Veneto promuove, con la presente legge: a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonche' la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; b) l'uniformita' dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualita' luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale; c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attivita' di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonche' degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette; e) la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, cosi' come definiti dall'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; f) la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale; g) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione. 2. Ai fini della presente legge il cielo stellato e' patrimonio naturale da conservare e valorizzare.