(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 
                         del 15 luglio 2009) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto  del  Presidente
della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357  (regolamento  recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna selvatiche)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  ed  in
conformita' alla direttiva 79/409/CEE  del  consiglio  del  2  aprile
1979,  relativa  alla  conservazione  degli   uccelli   selvatici   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  persegue  la  tutela  e  la
valorizzazione   della   biodiversita'.   La   Regione   tutela,   in
particolare, la diversita': 
      a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche; 
      b) degli habitat; 
      c) di altre forme naturali del territorio. 
    2. La Regione nel perseguimento delle finalita' di cui  al  comma
1: 
      a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora,  la
fauna e le forme naturali del  territorio  quali  beni  di  rilevante
interesse pubblico; 
      b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza  il  ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora selvatiche  di  interesse  comunitario,
nonche' dei tipi di habitat naturali e  degli  habitat  delle  specie
tutelate nella loro area di ripartizione naturale; 
      c) concorre  alla  formazione  della  rete  ecologica  europea,
denominata  «Natura   2000»,   costituita   da   zone   speciali   di
conservazione (ZSC), zone  di  protezione  speciale  (ZPS),  Siti  di
importanza  comunitaria  (SIC)  e  proposte  di  Siti  di  importanza
comunitaria (pSIC); 
      d) istituisce la rete  ecologica  regionale,  costituita  dalla
rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di
cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
seminaturali,  nonche'  della  flora  e  della  fauna  selvatiche   e
successive modifiche  ed  integrazioni,  dalle  aree  protette  e  da
eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale. 
    3. La Regione persegue le finalita' di cui  alla  presente  legge
tenendo conto delle esigenze economiche,  sociali  e  culturali,  sia
regionali che locali,  nel  rispetto  del  principio  dello  sviluppo
sostenibile.