(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Piemonte Parte
                                I-II 
                     del 16 luglio 2009,  n. 28) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Disposizioni a termine 
 
    1. In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni  ed  enti  locali
del  1°  aprile  2009,  la  Regione,  per   sostenere   il   rilancio
dell'economia  attraverso  gli  interventi  edilizi,   favorendo   la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista
della qualita' architettonica e dell'efficienza  energetica,  nonche'
migliorando la sicurezza delle  strutture  e  l'accessibilita'  degli
edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge. 
    2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide  fino  al  31
dicembre 2011. 
    3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o  le  denunce
di inizio attivita' (DIA) presentati entro la data prevista dal comma
2; le relative opere edilizie possono essere realizzate  anche  oltre
tale data, entro i  termini  di  validita'  previsti  dai  rispettivi
titoli abilitativi.