(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Parte I-II del 16 luglio 2009, n. 28) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni a termine 1. In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualita' architettonica e dell'efficienza energetica, nonche' migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilita' degli edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge. 2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011. 3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attivita' (DIA) presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validita' previsti dai rispettivi titoli abilitativi.