IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge detta disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a: a) adeguare alla realta' locale i principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); b) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali; c) tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio; d) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosita' ambientale e di esposizione della popolazione; e) assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti. 2. La presente legge definisce inoltre: a) i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonche' le modalita', le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione; b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia; c) le modalita' di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive; d) le procedure e i criteri per la predisposizione dei piani di risanamento acustico; e) i criteri e le condizioni per l'individuazione di valori limite inferiori per le aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico; f) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi; g) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico; h) i criteri per l'identificazione delle priorita' temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.