IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato; 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
    la seguente legge 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.  La  presente  legge  detta   disposizioni   per   la   tutela
dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a: 
      a) adeguare alla realta' locale i principi di cui alla legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); 
      b) prevenire e ridurre gli  effetti  nocivi  e  fastidiosi  del
rumore ambientale originato da sorgenti artificiali; 
      c)  tutelare  l'ambiente  sonoro  naturale,  considerato   come
risorsa e parte integrante del paesaggio; 
      d)  assicurare  il  monitoraggio  dei  livelli  di  rumorosita'
ambientale e di esposizione della popolazione; 
      e) assicurare l'informazione ai cittadini in merito  al  rumore
ambientale e ai suoi effetti. 
    2. La presente legge definisce inoltre: 
      a)  i  criteri  in  base  ai  quali  i  Comuni  procedono  alla
classificazione del proprio  territorio,  nonche'  le  modalita',  le
scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione; 
      b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      c) le modalita' di controllo del rispetto della  normativa  per
la tutela dall'inquinamento acustico all'atto  dell'acquisizione  del
titolo  abilitativo   edilizio   relativo   a   nuovi   impianti   ed
infrastrutture  adibiti   ad   attivita'   produttive,   sportive   e
ricreative,    dei    provvedimenti    comunali     che     abilitano
all'utilizzazione dei medesimi immobili  ed  infrastrutture,  nonche'
dei  provvedimenti  di  autorizzazione  all'esercizio  di   attivita'
produttive; 
      d) le procedure e i criteri per la predisposizione dei piani di
risanamento acustico; 
      e) i criteri e le condizioni  per  l'individuazione  di  valori
limite inferiori per le aree di interesse paesaggistico, ambientale e
turistico; 
      f) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni  comunali  per
lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni  in  luogo
pubblico  o  aperto  al  pubblico,  qualora  comporti  l'impiego   di
macchinari o di impianti rumorosi; 
      g) i criteri da seguire per la redazione  della  documentazione
di previsione di impatto acustico, di  valutazione  previsionale  del
clima acustico e di impatto acustico; 
      h) i criteri per l'identificazione  delle  priorita'  temporali
degli interventi di bonifica acustica del territorio.