(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
               Valle d'Aosta n. 31 del 4 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Soppressione dell'Istituto regionale 
              di ricerca educativa della Valle d'Aosta 
 
    1. L'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle  d'Aosta
(IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto, e'  soppresso  e  i  suoi
organi sono sciolti, a decorrere dal 1° settembre 2009. 
    2. La Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore  regionale
competente in materia di istruzione, provvede  alla  risoluzione  del
contratto del direttore, alla nomina di un commissario  straordinario
per la liquidazione dell'Istituto  e  alla  fissazione  del  compenso
dello stesso. 
    3. Le funzioni e  i  compiti  gia'  spettanti  all'Istituto  sono
esercitati direttamente dall'Assessorato  competente  in  materia  di
istruzione, nell'ambito delle  attivita'  di  supporto  all'autonomia
scolastica e all'innovazione  di  cui  all'articolo  20  della  legge
regionale  26  luglio  2000,  n.  19  «Autonomia  delle   istituzioni
scolastiche», e dei servizi educativi dell'Assessorato stesso. 
    4. L'art. 20 della legge  regionale  19/2000  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 20. (Funzioni di supporto) - 1. Le funzioni  di  supporto
all'attuazione dell'autonomia  scolastica  e  alla  realizzazione  di
progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica  e  degli
ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive
competenze, dagli uffici di supporto all'autonomia scolastica e dagli
altri uffici dell'assessorato competente in materia di istruzione, in
raccordo con le agenzie formative del territorio e con  gli  analoghi
organismi  operanti  a  livello  statale,   nonche',   nel   rispetto
dell'autonomia dell'Ateneo, con l'Universita' della Valle d'Aosta.». 
    5. All'art. 21, comma 1, della legge  regionale  n.  19/2000,  le
parole  «all'ufficio  ispettivo  tecnico»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «agli uffici di supporto all'autonomia scolastica».