(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 31 del 4 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), e' sostituito dal seguente: «3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis.». La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 21 luglio 2009 ROLLANDIN (Omissis).