(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009) IL PRESIDENTE Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999; Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalita' di applicazione dei predetti Regolamenti; Visto l'art. 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006 che descrive l'obiettivo «Competitivita' regionale e occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, la competitivita' e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento ed il miglioramento della qualita' degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della societa' della conoscenza, l'imprenditorialita', la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilita', dell'adattabilita' dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi; Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea approva il POR FESR Obiettivo Competitivita' ed occupazione della Regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata; Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n.7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n.1083/2006 (Legge comunitaria 2007)); Vista la deliberazione 21 luglio 2008 n.1427 che approva il «Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia», ai sensi del Capo V della legge regionale summenzionata; Visto il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo competitivita' regionale e occupazione (POR) FESR 2007-2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 238), di seguito Regolamento di attuazione del POR; Considerato che a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale e' stato costituito il Servizio coordinamento politiche per la montagna al fine di coordinare le politiche di sviluppo per la montagna; Viste le deliberazioni della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n. 7 e 23 febbraio 2009, n. 371 con cui sono state approvate le Linee Guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed integrazione dei piani di azione locale delle aree montane (C.I.M.A.) nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione; Considerato che tali Linee guida, condivise dal Comitato di Sorveglianza del Programma sopraccitato, definiscono le principali modalita' operative per l'attuazione dell'Attivita' 4.2.a «Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente»; Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR con la definizione delle modalita' attuative dell'Attivita' 4.2.a e, in particolare, dello strumento di attuazione C.I.M.A ; Viste le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del Regolamento di attuazione del POR ove si dispone che «la Giunta regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse»; Considerata l'opportunita' di specificare la tipologia dei bandi oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale al fine di garantire una piu' celere attuazione del Programma e una esplicita modalita' di gestione dello stesso; Ritenuto opportuno quindi integrare il Regolamento di attuazione del POR con la precisazione della tipologia di bandi e inviti che devono essere approvati dalla Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali; Considerato, inoltre, che la vigente normativa regionale prevede quale strumento di gestione la delegazione amministrativa intersoggettiva, di cui all'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); Considerate l'opportunita' e necessita' di prevedere l'istituto sopra richiamato nell'ambito delle procedure di gestione del Programma Operativo Regionale al fine di garantire una celere ed efficace attuazione dello stesso; Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR in ordine alle disposizioni comuni per la gestione del Programma con tutti i possibili strumenti di gestione previsti dall'ordinamento regionale in vigore e, pertanto, anche tramite l'introduzione dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva; Preso atto della diversa tipologia della natura degli interventi ammessi a finanziamento sul programma operativo nonche' del diverso assetto organizzativo delle singole strutture attuatrici coinvolte nella gestione dello stesso; Considerata la finalita' di garantire una gestione finanziaria quanto piu' coerente con la ripartizione delle competenze tra i diversi dirigenti coinvolti; Considerata l'opportunita' di prevedere che l'atto di disimpegno di competenza del Direttore centrale possa essere delegato dallo stesso ai Direttori di servizio ove la natura dell'operazione oggetto di concessione renda la predisposizione di questi atti piu' efficace ed efficiente rispetto alla situazione organizzativa del soggetto coinvolto; Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR in ordine alle disposizioni per la gestione ordinaria del programma, con l'inserimento all'art. 11 di un ulteriore comma che preveda la possibilita' di delega del Direttore centrale al Direttore di servizio in ordine alla rideterminazione dell'impegno; Considerato, inoltre, l'art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del POR, che disciplina le ipotesi di erogazione in via anticipata, rispettivamente nel caso di aiuti di stato e al di fuori del regime di aiuti di stato, qualora i beneficiari siano soggetti privati; Considerato che, in entrambi i casi sopra descritti dall'art.12, commi 3 e 4, si prevede che le erogazioni in via anticipata devono comunque rispettare il limite del 35% dell'importo concesso di cui all'art.78, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1083/2006; Preso atto che sono state avviate le procedure di modifica del quadro normativo comunitario di riferimento, che saranno oggetto di prossima valutazione della Commissione europea; Ritenuto opportuno modificare il Regolamento di attuazione del POR anche con l'inserimento della previsione, nel caso delle erogazioni in via anticipata, del generale rispetto dei limiti del quadro normativo comunitario di riferimento, nonche' delle indicazioni rese dall'Autorita' di Gestione con apposite circolari; Visto, inoltre, l'art. 15, comma 2, lett a), del Regolamento di attuazione del POR; Considerato che le disposizioni di cui al vigente quadro normativo di riferimento comunitario ricomprendono la possibilita' di finanziare operazioni non solo gia' finanziate con strumenti regionali bensi', e soprattutto, operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale; Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il citato art.15, comma 2, lett. a) del Regolamento di attuazione del POR anche con l'inserimento della previsione della ammissibilita' a finanziamento comunitario di operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale e non limitarlo alle operazioni gia' finanziate con strumenti regionali; Visto l'art. 42, comma 1 lett. b) dello Statuto regionale di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia). Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009 n. 1277 con la quale la Giunta medesima, ha approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO