(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11  luglio
2006 recante disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di  coesione  e  che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; 
    Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999; 
    Visto il Regolamento  (CE)  1828/2006  della  Commissione  dell'8
dicembre  2006  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  dei
predetti Regolamenti; 
    Visto l'art. 3, comma 2, lettera b) del citato  Regolamento  (CE)
n. 1083/2006 che descrive  l'obiettivo  «Competitivita'  regionale  e
occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni  in
ritardo di sviluppo, la competitivita' e le attrattive delle  regioni
e  l'occupazione  anticipando  i  cambiamenti  economici  e  sociali,
inclusi  quelli  connessi   all'apertura   degli   scambi,   mediante
l'incremento ed il miglioramento della  qualita'  degli  investimenti
nel capitale umano, l'innovazione  e  la  promozione  della  societa'
della conoscenza, l'imprenditorialita', la tutela ed il miglioramento
dell'ambiente     e     il     miglioramento     dell'accessibilita',
dell'adattabilita' dei lavoratori e delle imprese e  lo  sviluppo  di
mercati del lavoro inclusivi; 
    Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del  20
novembre 2007 con la quale la Commissione europea approva il POR FESR
Obiettivo Competitivita' ed occupazione della Regione  Friuli-Venezia
Giulia; 
    Vista la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007  con  cui  la
Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata; 
    Vista la legge regionale 21 luglio 2008,  n.7  (Disposizioni  per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione  delle  direttive  2006/123/CE,   92/43/CEE,   79/409/CEE,
2006/54/CE e del  regolamento  (CE)  n.1083/2006  (Legge  comunitaria
2007)); 
    Vista la deliberazione 21  luglio  2008  n.1427  che  approva  il
«Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR)
FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia», ai sensi del  Capo  V  della
legge regionale summenzionata; 
    Visto il Regolamento per  l'attuazione  del  Programma  Operativo
Regionale Obiettivo competitivita' regionale e occupazione (POR) FESR
2007-2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 238), di
seguito Regolamento di attuazione del POR; 
    Considerato    che    a    seguito     della     riorganizzazione
dell'amministrazione  regionale  e'  stato  costituito  il   Servizio
coordinamento politiche per la montagna  al  fine  di  coordinare  le
politiche di sviluppo per la montagna; 
    Viste le deliberazioni della Giunta regionale 8 gennaio 2009,  n.
7 e 23 febbraio 2009, n. 371 con cui sono state  approvate  le  Linee
Guida  per  la  definizione  dello  strumento  di  coordinamento   ed
integrazione dei piani di azione locale delle aree montane (C.I.M.A.)
nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitivita' regionale
e occupazione; 
    Considerato che tali  Linee  guida,  condivise  dal  Comitato  di
Sorveglianza del Programma sopraccitato,  definiscono  le  principali
modalita'   operative   per   l'attuazione    dell'Attivita'    4.2.a
«Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali  e  del
patrimonio esistente»; 
    Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
con la definizione delle modalita' attuative dell'Attivita' 4.2.a  e,
in particolare, dello strumento di attuazione C.I.M.A ; 
    Viste le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4,  lett.  d)  del
Regolamento di attuazione del POR  ove  si  dispone  che  «la  Giunta
regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse»; 
    Considerata l'opportunita' di specificare la tipologia dei  bandi
oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale  al  fine  di
garantire una piu' celere attuazione del Programma  e  una  esplicita
modalita' di gestione dello stesso; 
    Ritenuto opportuno quindi integrare il Regolamento di  attuazione
del POR con la precisazione della tipologia di  bandi  e  inviti  che
devono essere approvati dalla  Giunta  regionale,  con  deliberazioni
proposte dagli Assessori competenti per materia  e  di  concerto  con
l'Assessore alle Relazioni internazionali,  comunitarie  e  autonomie
locali; 
    Considerato, inoltre, che la vigente normativa regionale  prevede
quale   strumento   di   gestione   la   delegazione   amministrativa
intersoggettiva, di cui all'art. 51 della legge regionale  31  maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); 
    Considerate l'opportunita' e necessita' di  prevedere  l'istituto
sopra  richiamato  nell'ambito  delle  procedure  di   gestione   del
Programma Operativo Regionale al fine  di  garantire  una  celere  ed
efficace attuazione dello stesso; 
    Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni comuni per la gestione del Programma  con
tutti i possibili strumenti  di  gestione  previsti  dall'ordinamento
regionale  in  vigore  e,  pertanto,  anche  tramite   l'introduzione
dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva; 
    Preso atto della diversa tipologia della natura degli  interventi
ammessi a finanziamento sul programma operativo nonche'  del  diverso
assetto organizzativo delle singole  strutture  attuatrici  coinvolte
nella gestione dello stesso; 
    Considerata la finalita' di garantire  una  gestione  finanziaria
quanto piu' coerente con  la  ripartizione  delle  competenze  tra  i
diversi dirigenti coinvolti; 
    Considerata l'opportunita' di prevedere che l'atto di  disimpegno
di competenza del Direttore  centrale  possa  essere  delegato  dallo
stesso ai Direttori di servizio ove la natura dell'operazione oggetto
di concessione renda la predisposizione di questi atti piu'  efficace
ed efficiente rispetto alla  situazione  organizzativa  del  soggetto
coinvolto; 
    Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni per la gestione ordinaria del  programma,
con l'inserimento all'art. 11 di un ulteriore comma  che  preveda  la
possibilita'  di  delega  del  Direttore  centrale  al  Direttore  di
servizio in ordine alla rideterminazione dell'impegno; 
    Considerato, inoltre, l'art. 12, commi 3 e 4 del  Regolamento  di
attuazione del POR, che disciplina le ipotesi di  erogazione  in  via
anticipata, rispettivamente nel caso di aiuti di stato e al di  fuori
del regime di aiuti di stato, qualora i  beneficiari  siano  soggetti
privati; 
    Considerato che, in entrambi i casi sopra descritti  dall'art.12,
commi 3 e 4, si prevede che le erogazioni in  via  anticipata  devono
comunque rispettare il limite del 35% dell'importo  concesso  di  cui
all'art.78, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1083/2006; 
    Preso atto che sono state avviate le procedure  di  modifica  del
quadro normativo comunitario di riferimento, che saranno  oggetto  di
prossima valutazione della Commissione europea; 
    Ritenuto opportuno modificare il Regolamento  di  attuazione  del
POR  anche  con  l'inserimento  della  previsione,  nel  caso   delle
erogazioni in via anticipata, del generale rispetto  dei  limiti  del
quadro  normativo   comunitario   di   riferimento,   nonche'   delle
indicazioni rese dall'Autorita' di Gestione con apposite circolari; 
    Visto, inoltre, l'art. 15, comma 2, lett a), del  Regolamento  di
attuazione del POR; 
    Considerato  che  le  disposizioni  di  cui  al  vigente   quadro
normativo di riferimento comunitario ricomprendono la possibilita' di
finanziare  operazioni  non  solo  gia'  finanziate   con   strumenti
regionali bensi',  e  soprattutto,  operazioni  meramente  ammesse  a
finanziamento regionale; 
    Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il citato art.15,  comma
2,  lett.  a)  del  Regolamento  di  attuazione  del  POR  anche  con
l'inserimento della previsione della ammissibilita'  a  finanziamento
comunitario di operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale
e  non  limitarlo  alle  operazioni  gia'  finanziate  con  strumenti
regionali; 
    Visto l'art. 42, comma 1 lett.  b)  dello  Statuto  regionale  di
autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2002,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia). 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno  2009  n.
1277 con la quale la Giunta medesima, ha approvato il «Regolamento di
modifica al Regolamento  per  l'attuazione  del  Programma  operativo
regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione
2007-2013, emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  13
settembre 2008, n. 238»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento  di  modifica  al  Regolamento  per
l'attuazione del Programma operativo regionale (POR)  FESR  Obiettivo
Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto
del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n.  238»,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  quale   parte   integrante   e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO