(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 7 luglio 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  1594  del  15
giugno 2009; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. La lettera b) del comma 2  dell'art.  21  dell'allegato  A  al
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13  giugno  1989,  n.
11, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
      «b) entro il 31 dicembre 2009 per quanto riguarda l'adeguamento
alle restanti prescrizioni.». 
    2. L'art. 27 dell'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche,  e'
sostituito: 
      «Art. 27. (Disposizioni transitorie) - 1.  I  rifugi  esistenti
devono  adeguarsi  entro  il   31   dicembre   2009   alle   presenti
disposizioni.».