(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 7 luglio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 del 15 giugno 2009; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «b) entro il 31 dicembre 2009 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni.». 2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, e' sostituito: «Art. 27. (Disposizioni transitorie) - 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2009 alle presenti disposizioni.».