(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                   n. 25/I-II del 16 giugno 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  del  4  maggio
2009, n. 1250. 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Giunta provinciale 6  novembre  1998,  n.  33,  sono
inserite le seguenti lettere g) fino x): 
      «g) installazione di reti di protezione da insetti su superfici
a coltivazione agricola intensiva; 
      h) montaggio di  tende  per  un  periodo  massimo  di  quindici
giorni; 
      i) installazione, modifica o sostituzione di  serbatoi  d'acqua
interrati con una capienza massima di 20 metri cubi; 
      j)  interventi  di  manutenzione  straordinaria,   restauro   e
risanamento conservativo come definiti dall'art. 59, comma 1, lettere
b) e c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13  e  successive
modifiche, che non comportano una modifica della destinazione d'uso; 
      k) installazione, modifica  o  sostituzione  di  pensiline  per
fermate d'autobus; 
      l)  interventi  finalizzati  al  superamento   delle   barriere
architettoniche su edifici esistenti, a  meno  che  non  si  realizzi
volume urbanistico; 
      m)  sostituzione  di   colonnette   di   distribuzione   e   di
distributori automatici presso le stazioni di rifornimento; 
      n) installazione, modifica  o  sostituzione  di  camini,  prese
d'aerazione o canne fumarie; 
      o) installazione, modifica o sostituzione del cappotto  termico
di edifici; 
      p) installazione, modifica o sostituzione di collettori  solari
e di impianti fotovoltaici fino a una superficie massima di 30  metri
quadrati, se sono montati raso falda del tetto; 
      q) installazione di finestre raso  falda,  con  una  superficie
massima fino al 10 per cento della superficie  della  relativa  falda
del tetto, su case d'abitazione; 
      r)  installazione,  modifica   o   sostituzione   di   impianti
tecnologici all'interno di edifici esistenti; 
      s) installazione, modifica o sostituzione di cavi, punti, nodi,
armadi di  derivazione,  centraline  e  cabine  per  l'erogazione  di
servizi pubblici; 
      t)  installazione,   modifica   o   sostituzione   di   antenne
radioamatoriali con i relativi tralicci o pali di sostegno sui  tetti
degli edifici fino ad un'altezza massima di  5  metri  e  di  antenne
televisive con un'altezza oscillante tra 1,5 metri e 3 metri; 
      u) installazione, modifica o sostituzione di tende  estensibili
fino ad un massimo di 25 metri quadrati, tranne che nel verde alpino; 
      v) realizzazione di depositi di legno e costruzione di tettoie,
nei casi determinati dalla Giunta provinciale;  per  tali  interventi
deve essere richiesto un parere da parte dell'autorita' forestale; 
      w) costruzione, modifica  o  sostituzione  di  muri  di  cinta,
qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non
superi l'altezza di 30 cm e  la  sovrapposta  recinzione  non  superi
l'altezza di 1 m; 
      x) installazione di fontane.». 
    2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e' cosi' sostituito: 
      «l. Dalla richiesta d'autorizzazione relativa  agli  interventi
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) fino ad i),  che  deve  essere
corredata da un estratto della mappa catastale, devono  risultare  in
modo chiaro la  localizzazione  ed  i  dati  tecnici  dell'intervento
progettato. Per gli interventi di cui alle lettere j) fino a x)  deve
essere  presentata  la  documentazione   prevista   dal   regolamento
edilizio.» 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 19 maggio 2009 
 
                             DURNWALDER 
 
    (Omissis)