(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 29 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), l'art. 54, commi 1 e 2 e l'art. 68, comma 2, dello statuto; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e in particolare l'art. 17; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. «Testo A»); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'art. 38; Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti); Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese); Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi); Vista la legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura); Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»); Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (disposizioni in materia di energia); Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola); Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella societa' sviluppo Toscana S.p.a.); Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009; Considerato quanto segue: Per quanto concerne il titolo I, capo I (disposizioni generali): 1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonche' la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformita' al principio di semplicita' dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'art. 4, comma 1, lettera z) dello statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante e' attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; 2. L'art. 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformita' alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana. Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (accesso ai documenti amministrativi): 1. La Regione intende dare piena attuazione al dettato statutario e al principio di massima trasparenza e pubblicita' dell'azione amministrativa, gia' perseguiti anche attraverso altri interventi normativi, fra i quali in particolare quello di riordino del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); 2. Il riconoscimento del diritto di accesso senza obbligo di motivazione costituisce ampliamento, da parte regionale, di una situazione qualificata dal legislatore nazionale come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mantenendo l'equilibrio con la tutela di interessi costituzionalmente protetti (quali ad esempio la riservatezza); 3. La Regione persegue queste finalita' con l'obiettivo di garantirle su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di amministrazione, ma nel rispetto dell'autonomia ordinamentale degli enti locali, cui e' assegnato un ragionevole termine per l'adeguamento normativo e organizzativo; 4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti locali hanno raggiunto un'intesa sulla graduale estensione a questi ultimi delle principali innovazioni in materia di accesso contenute nella legge e su tale estensione anche il consiglio delle autonomie locali (CAL) ha reso parere favorevole. Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (riduzione dei tempi burocratici): 1. Per garantire effettivita' alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, e' previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi; 2. Ulteriore rafforzamento della disciplina e' assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati; 3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici e' accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualita' sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilita' sociale; 4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino e' introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali e' prevista la facolta' di avvalersi del medesimo istituto. Per quanto concerne il titolo II, capo II (disciplina della conferenza di servizi): 1. La disciplina regionale della conferenza dei servizi, dettata dalla legge regionale n. 76/1996, risulta non piu' in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto intervenuta a livello statale a partire dal 1993. Pertanto se ne rende necessaria una rivisitazione al fine di configurare l'istituto stesso quale luogo di concertazione tra una pluralita' di soggetti, pubblici e privati, portatori di istanze proprie nell'ambito di uno o piu' procedimenti amministrativi; 2. I principi e gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla presente legge sarebbero stati contraddetti da una normativa che prevedesse una pluralita' di discipline sul territorio regionale. Pertanto si e' ritenuto di applicare il disposto dell'art. 63, comma 2, dello statuto che consente, in presenza di specifiche esigenze unitarie, di demandare alla legge il compito di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento della funzioni conferite agli enti locali. La nuova disciplina della conferenza di servizi e' stata oggetto di concertazione con gli enti locali e sulla stessa il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole; 3. La nuova disciplina dell'istituto soddisfa esigenze di semplificazione e celerita' del procedimento amministrativo prevedendo la convocazione in via telematica della conferenza e termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della stessa. La pubblicita' dei lavori delle conferenze convocate dalla Regione e la possibilita' per il sistema degli enti locali di disporre di tale pubblicita' nell'ambito dei procedimenti di propria competenza rispondono al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa. Per quanto concerne il titolo II, capo III (misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attivita' produttive «SUAP»): 1. La semplicita', la celerita' e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorita' dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'art. 38 del decreto-legge n. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese; 2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si e' ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalita' telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP); 3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitivita' e di crescita economica. E' quindi importante assicurare l'uniformita' sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'art. 63, comma 2, dello statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti; 4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti; 5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si e' prevista una deroga all'art. 82, comma 1, della legge regionale n. 1/2005; 6. Una delle difficolta' incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attivita' economica e' rappresentata dalla complessita' e dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunita' di insediamento di attivita' produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse. Per quanto concerne il titolo III, capo II (abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria): 1. L'evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneita' fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attivita' tecniche ed all'assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilita'; 2. Si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Per quanto concerne il titolo III, capo III (modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»): 1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una piu' incisiva azione di repressione e l'adozione di misure che ne rafforzino l'efficacia, individuando fattispecie piu' stringenti per l'effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale; 2. L'attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessita' di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a cio' si introducono misure di semplificazione per l'esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse. Per quanto concerne il titolo III, capo IV (modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»): 1. L'art. 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire gia' rilasciati e pertanto si modifica l'art. 79 della legge regionale n. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, gia' rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attivita'; 2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 prevede l'autocertificazione del soggetto interessato circa la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione e' ora introdotta anche nell'art. 82 della legge regionale n.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie; 3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attivita', l'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione e' introdotta anche nell'art. 82 della legge regionale n. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie; 4. L'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo medesimo e l'art. 83 della legge regionale n. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi. Per quanto concerne il titolo III, capo V (disposizioni in materia di energia): 1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresi' adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati; 2. L'art. 23 della legge regionale n. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralita' di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell'involucro edilizio; 3. A questa prescrizione, con il decreto legislativo n. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi piu' ampi rispetto a quanto contenuto nell'art. 23 della legge regionale n. 39/2005; 4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale piu' limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel decreto legislativo n. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili. Per quanto concerne il titolo III, capo VI (modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 «Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura»): 1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1999; 2. La necessita' di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorita' dell'azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri gia' esistenti per l'adempimento di altri obblighi amministrativi; 3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), che rimanda alle regioni l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessita' di procedere alla individuazione delle aree dove l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari. Per quanto concerne il titolo III, capo VII (modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 «Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola»): 1. E' opportuno eliminare dall'elenco dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformita' di tale previsione con il principio fissato nell'art. 38 del decreto-legge n. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attivita' produttive; 2. E' necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola uniforme sul territorio regionale. Per quanto concerne il titolo IV, capo I (disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e societa' partecipate dalla Regione Toscana): 1. E' opportuno estendere l'omogeneita' dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e societa' partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso. Per quanto concerne il titolo V, capo I (semplificazione del sistema normativo regionale): 1. Il riordino costante della normativa e' uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (disposizioni in materia di qualita' della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell'ordinamento; Si approva la presente legge: Art. 1 Obiettivi e strumenti d'intervento 1. In attuazione del principio di semplicita' dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto regionale, nonche' dei principi di qualita' della normazione di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (disposizioni in materia di qualita' della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; b) la riduzione dei tempi burocratici; c) l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. 2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalita' del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali. 3. La Regione, d'intesa con gli enti locali, effettua un costante monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge. 4. La Regione convoca, almeno ogni due anni, gli stati generali della pubblica amministrazione toscana sui risultati dei monitoraggi di cui al comma 3 e per un confronto sulle strategie di semplificazione dell'azione amministrativa. Agli stati generali partecipano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori. 5. La presente legge puo' essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.