(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 
                         del 29 luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto  l'art.  117,  secondo,  terzo   e   quarto   comma   della
Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), l'art. 54, commi  1  e  2  e
l'art. 68, comma 2, dello statuto; 
    Vista la legge 24 novembre 1981, n.  689  (modifiche  al  sistema
penale) e in particolare l'art. 17; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. «Testo A»); 
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192  (attuazione
della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento   energetico
nell'edilizia); 
    Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  (disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria) e in particolare l'art. 38; 
    Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9  (disposizioni  in
materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti); 
    Vista la legge regionale  27  luglio  1995,  n.  83  (istituzione
dell'Azienda regionale agricola di Alberese); 
    Vista la legge regionale 3  settembre  1996,  n.  76  (disciplina
degli accordi di programma e delle conferenze di servizi); 
    Vista la legge regionale 1° luglio 1999, n.  36  (disciplina  per
l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non  agricoli  e
procedure  per  l'impiego  dei  diserbanti  e   geodisinfestanti   in
agricoltura); 
    Vista la legge regionale 28  gennaio  2000,  n.  6  (costituzione
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»); 
    Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in
materia di sanzioni amministrative); 
    Vista la legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  1  (norme  per  il
governo del territorio); 
    Vista la legge regionale 7  febbraio  2005,  n.  28  (codice  del
commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di  stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 
    Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (disposizioni in
materia di energia); 
    Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in  materia
di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola); 
    Vista la legge regionale 21  maggio  2008,  n.  28  (acquisizione
della partecipazione azionaria nella societa' sviluppo Italia Toscana
s.c.p.a. e trasformazione nella societa' sviluppo Toscana S.p.a.); 
    Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie
locali nella seduta del 20 marzo 2009; 
Considerato quanto segue: 
    Per quanto concerne il titolo I, capo I (disposizioni generali): 
      1. L'effettiva rimozione - o la significativa  riduzione  -  di
adempimenti amministrativi  superflui  o  eccessivi  e  dei  relativi
costi,  nonche'  la  riduzione  dei  tempi  per   l'espletamento   di
adempimenti o  per  lo  svolgimento  di  procedure  non  eliminabili,
costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana  ispira  la
propria  azione  legislativa  e  amministrativa,  in  conformita'  al
principio di  semplicita'  dei  rapporti  fra  cittadini,  imprese  e
istituzioni a tutti i livelli, di cui all'art. 4, comma 1, lettera z)
dello statuto. Nel perseguimento  degli  obiettivi  citati  un  ruolo
rilevante e' attribuito  all'innovazione  tecnologica  e  al  massimo
ampliamento del ricorso agli strumenti telematici  nei  rapporti  fra
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; 
      2.  L'art.  9   dell'accordo   Stato-regioni-autonomie   locali
stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del  25
per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese,
in conformita' alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9  marzo
2007. Pertanto nel programma  regionale  di  sviluppo  (PRS)  vengono
definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana. 
    Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I  (accesso  ai
documenti amministrativi): 
      1.  La  Regione  intende  dare  piena  attuazione  al   dettato
statutario e  al  principio  di  massima  trasparenza  e  pubblicita'
dell'azione amministrativa, gia' perseguiti  anche  attraverso  altri
interventi normativi, fra i quali in particolare quello  di  riordino
del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); 
      2. Il riconoscimento del diritto di accesso  senza  obbligo  di
motivazione costituisce  ampliamento,  da  parte  regionale,  di  una
situazione  qualificata  dal  legislatore  nazionale   come   livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
mantenendo l'equilibrio con la tutela di interessi costituzionalmente
protetti (quali ad esempio la riservatezza); 
      3. La Regione persegue  queste  finalita'  con  l'obiettivo  di
garantirle su tutto  il  suo  territorio  e  a  tutti  i  livelli  di
amministrazione, ma nel rispetto dell'autonomia  ordinamentale  degli
enti  locali,  cui  e'   assegnato   un   ragionevole   termine   per
l'adeguamento normativo e organizzativo; 
      4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti
locali hanno raggiunto un'intesa sulla graduale estensione  a  questi
ultimi delle principali innovazioni in materia di  accesso  contenute
nella legge e su tale estensione anche il consiglio  delle  autonomie
locali (CAL) ha reso parere favorevole. 
    Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III  (riduzione
dei tempi burocratici): 
      1. Per garantire effettivita' alla riduzione dei tempi  per  lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi, e' previsto da  un  lato
un meccanismo di revisione  del  quadro  normativo  e  amministrativo
esistente, e  dall'altro  l'obbligo  di  motivare  specificamente  ed
espressamente le deroghe al termine stabilito nei  futuri  interventi
normativi; 
      2. Ulteriore rafforzamento della disciplina e' assicurato dalla
previsione di conseguenze  giuridiche  automaticamente  collegate  al
decorso  dei  termini  per  l'effettuazione  degli  interventi  sopra
citati; 
      3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi
burocratici e' accordato alle imprese in possesso  di  certificazioni
di qualita' sotto  i  profili  della  tutela  dell'ambiente  e  della
responsabilita' sociale; 
      4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi
procedimentali in  modo  incisivo  per  il  cittadino  e'  introdotto
nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo  monetario  per
il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il
risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali e'  prevista
la facolta' di avvalersi del medesimo istituto. 
    Per quanto concerne il  titolo  II,  capo  II  (disciplina  della
conferenza di servizi): 
      1.  La  disciplina  regionale  della  conferenza  dei  servizi,
dettata dalla legge regionale n. 76/1996, risulta non piu'  in  linea
con  l'evoluzione  normativa  dell'istituto  intervenuta  a   livello
statale a partire dal 1993.  Pertanto  se  ne  rende  necessaria  una
rivisitazione al fine di configurare l'istituto stesso quale luogo di
concertazione tra una pluralita' di  soggetti,  pubblici  e  privati,
portatori di istanze proprie nell'ambito di uno o  piu'  procedimenti
amministrativi; 
      2. I principi e gli  obiettivi  di  semplificazione  perseguiti
dalla presente legge sarebbero stati contraddetti  da  una  normativa
che prevedesse una pluralita' di discipline sul territorio regionale.
Pertanto si e' ritenuto di applicare il disposto dell'art. 63,  comma
2, dello statuto che consente, in  presenza  di  specifiche  esigenze
unitarie,  di  demandare  alla  legge  il  compito  di   disciplinare
l'organizzazione e lo svolgimento della funzioni conferite agli  enti
locali. La nuova disciplina della  conferenza  di  servizi  e'  stata
oggetto di concertazione con  gli  enti  locali  e  sulla  stessa  il
consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole; 
      3. La  nuova  disciplina  dell'istituto  soddisfa  esigenze  di
semplificazione   e   celerita'   del   procedimento   amministrativo
prevedendo la convocazione  in  via  telematica  della  conferenza  e
termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei  lavori  della
stessa. La pubblicita' dei lavori delle  conferenze  convocate  dalla
Regione e la  possibilita'  per  il  sistema  degli  enti  locali  di
disporre di tale pubblicita' nell'ambito dei procedimenti di  propria
competenza  rispondono   al   principio   generale   di   trasparenza
dell'azione amministrativa. 
    Per quanto concerne il titolo II, capo III (misure per l'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione   nello
svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici  per
le attivita' produttive «SUAP»): 
      1. La semplicita', la celerita' e la trasparenza  nei  rapporti
tra la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese  costituiscono  una
priorita' dell'azione regionale: a tale fine, e in  coerenza  con  il
principio sancito dall'art. 38  del  decreto-legge  n.  112/2008,  si
individua lo sportello unico delle attivita' produttive  (SUAP)  come
unico interlocutore per le imprese; 
      2.  La  semplificazione  amministrativa   si   realizza   anche
attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine
si e' ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti  amministrativi
di competenza del SUAP si svolgano con modalita' telematiche mediante
un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP); 
      3. La semplificazione  amministrativa  rappresenta  un  fattore
fondamentale di competitivita' e di  crescita  economica.  E'  quindi
importante assicurare l'uniformita' sul territorio degli  adempimenti
richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'art. 63, comma 2,
dello statuto, a livello regionale sono stabilite le regole  tecniche
per la codificazione dei procedimenti; 
      4. Lo svolgimento in via telematica  dei  procedimenti  dipende
dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per  la  trasmissione
degli atti che saranno stabilite con successivi  atti  amministrativi
regionali.  Pertanto,   l'efficacia   delle   norme   che   prevedono
l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti  di  competenza
del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti; 
      5. Per  lo  svolgimento  in  via  telematica  dei  procedimenti
edilizi per gli impianti  produttivi  di  beni  e  servizi  si  rende
necessario uniformare la documentazione e gli elaborati  da  produrre
ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si e' prevista una
deroga all'art. 82, comma 1, della legge regionale n. 1/2005; 
      6. Una delle difficolta' incontrate dalle imprese  nell'accesso
ad un'attivita'  economica  e'  rappresentata  dalla  complessita'  e
dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si
prevede la realizzazione di un sistema toscano  dei  servizi  per  le
imprese, con l'obiettivo di fornire,  in  particolare  attraverso  la
banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale  regionale  per  le
imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunita' di
insediamento di attivita' produttive sul territorio e i  procedimenti
relativi all'esercizio delle stesse. 
    Per quanto  concerne  il  titolo  III,  capo  II  (abolizione  di
certificati in materia igienico-sanitaria): 
      1.   L'evoluzione   della   legislazione   e   delle   pratiche
igienico-sanitarie  ha  reso  ormai   obsolete   sotto   il   profilo
dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneita' fisica  e
psico-fisica funzionali allo svolgimento  di  attivita'  tecniche  ed
all'assunzione ad un impiego,  certificazioni  che  vengono  peraltro
diffusamente percepite come  inutili  aggravi  burocratici  privi  di
effettiva utilita'; 
      2.  Si  abolisce  pertanto  l'obbligo  di  presentazione  delle
suddette    certificazioni,    esclusivamente    nei     procedimenti
amministrativi di competenza  della  Regione  e  degli  enti  locali,
atteso che tale abolizione non presenta profili di  interferenza  con
la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di   ordinamento   e
organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali ex art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. 
    Per quanto concerne il titolo III, capo III (modifiche alla legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio.  Testo  unico
in  materia  di  commercio  in  sede  fissa,   su   aree   pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa  quotidiana
e periodica e distribuzione di carburanti»): 
      1. La crescente diffusione del fenomeno del  commercio  abusivo
su aree pubbliche  rende  necessaria  una  piu'  incisiva  azione  di
repressione e l'adozione di misure  che  ne  rafforzino  l'efficacia,
individuando fattispecie  piu'  stringenti  per  l'effettuazione  del
sequestro   cautelare,   anche   imperniate   sulla    inequivocabile
finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale; 
      2. L'attuale disciplina comporta per la polizia  amministrativa
adempimenti gravosi sia per la complessita' di esecuzione che per  la
durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a cio'  si  introducono
misure di semplificazione per l'esecuzione  del  sequestro  cautelare
della merce  abusivamente  posta  in  vendita  e  delle  attrezzature
utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione
delle stesse. 
    Per quanto concerne il titolo III, capo IV (modifiche alla  legge
regionale  3  gennaio  2005,  n.  1  «Norme  per   il   governo   del
territorio»): 
      1.  L'art.  22,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  380/2001  prevede  un  procedimento  semplificato  per
alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire gia' rilasciati
e pertanto si modifica l'art. 79 della legge regionale n. 1/2005, nel
senso che le varianti ai permessi  di  costruire  aventi  ad  oggetto
opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2  di  questo  articolo,  che
risultino  conformi  alle  prescrizioni  contenute  nel  permesso  di
costruire, gia' rilasciati siano  assoggettate  solo  a  denuncia  di
inizio attivita'; 
      2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia
richiesto il permesso di costruire, l'art. 20, comma 1,  del  decreto
del    Presidente    della    Repubblica    n.    380/2001    prevede
l'autocertificazione del soggetto interessato  circa  la  conformita'
del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione
e' ora introdotta anche nell'art. 82 della legge  regionale  n.1/2005
in relazione alla medesima fattispecie; 
      3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati  a
denuncia di inizio attivita', l'art. 23, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 prevede  che  il  progettista
abilitato presenti una relazione con la quale  asseveri  il  rispetto
delle norme igienico-sanitarie per le opere  da  realizzare  e  detta
semplificazione  e'  introdotta  anche  nell'art.  82   della   legge
regionale n. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie; 
      4. L'art. 149 del decreto legislativo n.  42/2004  prevede  che
determinati   interventi   edilizi   siano   esclusi    dal    regime
dell'autorizzazione paesaggistica di cui  all'art.  146  del  decreto
legislativo medesimo e l'art. 83  della  legge  regionale  n.  1/2005
semplifica  il  procedimento  di   rilascio   dei   relativi   titoli
abilitativi. 
    Per quanto concerne  il  titolo  III,  capo  V  (disposizioni  in
materia di energia): 
      1. Le prescrizioni  di  utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  in
ambito  civile  devono  presentarsi  chiare,  univoche,  di  semplice
applicazione  per  cittadini,  operatori  del  settore   edilizio   e
impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresi' adeguate  ai
vari tipi di intervento edilizio e capaci  di  adeguarsi  ai  diversi
territori interessati; 
      2. L'art. 23 della legge  regionale  n.  39/2005  contiene  una
prescrizione di utilizzo della  fonte  solare  termica  di  complessa
applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una  intesa  con
una pluralita' di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire
i pannelli solari termici nell'involucro edilizio; 
      3.  A  questa  prescrizione,  con  il  decreto  legislativo  n.
192/2005  e  le  conseguenti  modifiche  apportate  al  decreto   del
Presidente della  Repubblica  n.  380/2001  si  sono  aggiunte  altre
prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei
consumi degli edifici, che comportano obblighi piu' ampi  rispetto  a
quanto contenuto nell'art. 23 della legge regionale n. 39/2005; 
      4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli  adempimenti  a  carico
del cittadino, abrogando la prescrizione regionale  piu'  limitata  e
rigida, e attuando le disposizioni indicate nel  decreto  legislativo
n. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili. 
    Per quanto concerne il titolo III, capo VI (modifiche alla  legge
regionale 1°  luglio  1999,  n.  36  «Disciplina  per  l'impiego  dei
diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e  procedure  per
l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura»): 
      1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e  regionale  ha
indotto a rivalutare la disciplina dell'art. 4 della legge  regionale
n. 36/1999; 
      2. La necessita' di eliminare inutili oneri amministrativi  per
le imprese  costituisce  una  priorita'  dell'azione  regionale.  Per
questa ragione, si  ritiene  necessario  eliminare  la  comunicazione
preventiva per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze
ad azione diserbante o  geoinfestante  e  introdurre  un  obbligo  di
registrazione  da  effettuare  su   registri   gia'   esistenti   per
l'adempimento di altri obblighi amministrativi; 
      3. La disciplina  specifica  prevista  ai  sensi  del  disposto
dell'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme  in
materia ambientale), che rimanda alle regioni l'individuazione  delle
aree  vulnerabili  da  prodotti  fitosanitari  e  la  disciplina   di
utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessita'  di
procedere alla individuazione delle  aree  dove  l'uso  dei  prodotti
fitosanitari ad azione diserbante  e  geoinfestante  comporta  rischi
ambientali e/o sanitari. 
    Per quanto concerne il titolo III, capo VII (modifiche alla legge
regionale 27 luglio 2007, n. 45 «Norme in materia di  imprenditore  e
imprenditrice agricoli e impresa agricola»): 
      1. E'  opportuno  eliminare  dall'elenco  dei  procedimenti  di
interesse dell'azienda agricola  il  riferimento  alle  richieste  di
certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo  di  superare
possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformita' di  tale
previsione con il principio fissato nell'art. 38 del decreto-legge n.
112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per  tutte
le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di
attivita' produttive; 
      2. E' necessario modificare la previsione  che  stabilisce  che
siano  le  convenzioni  tra  l'agenzia  regionale  toscana   per   le
erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare  quali
procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e
attribuire alla Regione la  competenza  di  stabilire  nelle  singole
normative  di  settore  i  procedimenti   attivabili   tramite   DUA,
mantenendo  fermo  che  le  richieste  di  aiuti  finanziari  le  cui
informazioni preliminari sono contenute nella DUA  sono  attivate  in
via automatica da parte degli enti competenti. Questo  per  garantire
una  semplificazione  dei  procedimenti  di  interesse   dell'azienda
agricola uniforme sul territorio regionale. 
    Per quanto concerne il titolo IV, capo I  (disposizioni  relative
ad alcuni incarichi  direzionali  in  enti  ed  agenzie  regionali  e
societa' partecipate dalla Regione Toscana): 
      1. E' opportuno estendere l'omogeneita' dei requisiti richiesti
per la copertura degli  incarichi  direzionali  in  enti  ed  agenzie
regionali e societa' partecipate  dalla  Regione  Toscana,  adeguando
anche la misura del relativo compenso. 
    Per quanto concerne il titolo  V,  capo  I  (semplificazione  del
sistema normativo regionale): 
      1. Il riordino costante della normativa e' uno dei principi  di
cui alla legge regionale 22 ottobre  2008,  n.  55  (disposizioni  in
materia di qualita' della normazione) e la riduzione del numero delle
leggi e regolamenti vigenti  costituisce  un  elemento  portante  del
generale processo di snellimento e semplificazione dell'ordinamento; 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Obiettivi e strumenti d'intervento 
 
    1. In attuazione del principio di semplicita'  dei  rapporti  fra
cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di  cui  all'art.
4, comma 1, lettera z), dello statuto regionale, nonche' dei principi
di qualita' della normazione di cui all'art. 2, comma 2,  lettere  c)
ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (disposizioni  in
materia di qualita' della normazione),  la  Regione  Toscana  con  la
presente legge persegue i seguenti obiettivi: 
      a) la rimozione o la  significativa  riduzione  degli  oneri  e
degli adempimenti amministrativi  a  carico  dei  cittadini  e  delle
imprese; 
      b) la riduzione dei tempi burocratici; 
      c)  l'innovazione  tecnologica  nei   rapporti   fra   pubblica
amministrazione, cittadini e imprese. 
    2. La Regione effettua periodici interventi  normativi  volti  al
conseguimento delle finalita' del presente articolo ed alla riduzione
del numero delle leggi e dei regolamenti regionali. 
    3. La Regione, d'intesa con gli enti locali, effettua un costante
monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge. 
    4. La Regione convoca, almeno ogni due anni, gli  stati  generali
della pubblica amministrazione toscana sui risultati dei  monitoraggi
di  cui  al  comma  3  e  per  un  confronto   sulle   strategie   di
semplificazione  dell'azione  amministrativa.  Agli  stati   generali
partecipano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e  degli
imprenditori. 
    5. La presente legge puo' essere modificata solo in modo espresso
da leggi regionali successive.