(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 14 del 22 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 5, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Universita' degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 1. Il comma 3, dell'art. 5, della legge regionale n. 1/2005, come sostituito dall'art. 2, della legge regionale 5 giugno 2009, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Universita' degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti ospedaliere ed universitarie, le nomine dei direttori dei Dipartimenti ad attivita' integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal direttore generale d'intesa con il rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai comitati di Dipartimento.».