(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                 Parte I  n. 14 del 22 luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                        ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica dell'art. 5, della legge regionale 20  gennaio  2005,  n.  1
  (Disciplina dei rapporti fra la  Regione  Liguria  e  l'Universita'
  degli  studi  di  Genova,  ai  sensi  dell'art.  6,   del   decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 
    1. Il comma 3, dell'art. 5, della legge regionale n. 1/2005, come
sostituito dall'art. 2, della legge regionale 5 giugno  2009,  n.  21
(Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei
rapporti fra la  Regione  Liguria  e  l'Universita'  degli  studi  di
Genova, ai sensi dell'art. 6, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502), e' sostituito dal seguente: 
    «3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti ospedaliere
ed  universitarie,  le  nomine  dei  direttori  dei  Dipartimenti  ad
attivita' integrata ospedaliera e universitaria sono  effettuate  dal
direttore generale d'intesa con il rettore, scegliendo nell'ambito di
terne di nominativi proposte dai comitati di Dipartimento.».