(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania 
                      n. 48 del 3 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. L'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e' cosi'
sostituito: 
    «Art. 55 - l. Gli alloggi e le  unita'  immobiliari  di  edilizia
residenziale  pubblica,  acquistati  dagli  assegnatari  o  dai  loro
familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n.  560,
e della legge 8 agosto 1977, n. 513,  non  possono  essere  alienati,
anche parzialmente, ne' puo' essere modificata la destinazione d'uso,
ne' su  di  essi  puo'  essere  costituito  alcun  diritto  reale  di
godimento, per un periodo di dieci anni dalla data  di  registrazione
del contratto di acquisto e comunque fino a  quando  non  sia  pagato
interamente il prezzo. E' fatta salva la riduzione  dei  termini  nei
casi previsti dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 24, e successive modifiche. 
    2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero
i suoi eredi o legatari, possono alienare l'alloggio.  In  tal  caso,
l'alienante  e'  tenuto   a   darne   comunicazione   all'ente   gia'
proprietario, il quale puo'  esercitare,  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento   della   comunicazione,   il   diritto   di   prelazione
all'acquisto, per un prezzo pari  a  quello  di  cessione  rivalutato
nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla  stipula
dell'atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento. 
    3. Il  diritto  di  prelazione  dell'ente  gia'  proprietario  si
estingue se il proprietario dell'alloggio versa all'ente  cedente  un
importo pari alla somma della quota del venti per  cento  del  valore
dell'alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai  sensi
dell'art. 1. comma 10, primo periodo, della legge n. 560/1993 e della
quota variabile decrescente dal quindici per cento all'uno per  cento
sullo stesso  valore,  da  individuare  secondo  l'anno  di  distanza
rispetto alla scadenza del vincolo di cui al  comma  1  del  presente
articolo, per gli ulteriori quindici anni. 
    4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene  fra
eredi legittimi.».