(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 
                         del 30 luglio 2009) 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; 
    Visti i regolamenti  regionali  29  ottobre  2007,  n.  10/R,  28
dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008,  n.
19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale  n.  69-11  del  28
luglio 2009 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del comma 1 dell'art. 4  del  regolamento  regionale  29
                        ottobre 2007, n. 10/R 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento  regionale  29  ottobre
2007, n. 10/R, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le aziende che producono in un anno un quantitativo superiore
a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici  e  gli
allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla
comunicazione di cui all'art. 3 e con le modalita'  previste  per  la
stessa, di un piano  di  utilizzazione  agronomica  completo  redatto
secondo le indicazioni operative  definite  con  deliberazione  della
giunta regionale, sulla base  dei  principi  e  dei  criteri  di  cui
all'allegato II, parte  B.  In  alternativa  al  deposito  presso  il
fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del Piano di
utilizzazione  agronomica  puo'   essere   inviata   alla   provincia
competente entro quindici giorni dalla trasmissione  informatica  del
medesimo; in tal caso copia dello stesso deve  essere  conservata  in
azienda.».