(Pubblicata nel 1ยบ Suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Nel rispetto dei principi costituzionali della dignita' della persona, della tutela della salute, della autonomia delle istituzioni universitarie e dei principi generali stabiliti nello Statuto, la Regione disciplina i rapporti con le universita' della Lombardia in relazione alle attivita' delle facolta' di medicina e chirurgia, al fine di: a) favorire l'attuazione del piano socio-sanitario regionale; b) garantire l'inscindibilita' delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca; c) garantire l'apporto delle universita' alla programmazione sanitaria regionale; d) agevolare l'integrazione sociosanitaria attraverso il contributo, ciascuno secondo le proprie peculiarita', di enti pubblici, non profit e soggetti privati; e) riaffermare il ruolo di rilievo delle universita' della Lombardia nello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione, per il conseguimento degli obiettivi di sistema, stimolando la collaborazione ed il dialogo con i centri di ricerca e le comunita' tecnico-scientifiche e professionali regionali, nazionali ed extranazionali.