(Pubblicata nel 1ยบ Suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della 
            Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. Nel rispetto dei principi costituzionali della dignita'  della
persona, della tutela della salute, della autonomia delle istituzioni
universitarie e dei principi generali  stabiliti  nello  Statuto,  la
Regione disciplina i rapporti con le universita' della  Lombardia  in
relazione alle attivita' delle facolta' di medicina e  chirurgia,  al
fine di: 
      a) favorire l'attuazione del piano socio-sanitario regionale; 
      b) garantire l'inscindibilita' delle  funzioni  di  assistenza,
didattica e ricerca; 
      c) garantire l'apporto delle  universita'  alla  programmazione
sanitaria regionale; 
      d)  agevolare  l'integrazione  sociosanitaria   attraverso   il
contributo,  ciascuno  secondo  le  proprie  peculiarita',  di   enti
pubblici, non profit e soggetti privati; 
      e) riaffermare il ruolo  di  rilievo  delle  universita'  della
Lombardia   nello    sviluppo    della    ricerca    scientifica    e
dell'innovazione, per il conseguimento degli  obiettivi  di  sistema,
stimolando la collaborazione ed il dialogo con i centri di ricerca  e
le  comunita'   tecnico-scientifiche   e   professionali   regionali,
nazionali ed extranazionali.