(Pubblicata nel 1º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 21/2000 in materia di orari di apertura e turni di servizio delle farmacie 1. All'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) e' apportata la seguente integrazione: a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il direttore generale dell'ASL, in presenza di forti flussi turistici e su richiesta della farmacia interessata, puo' autorizzare la ripartizione in sette giorni dell'orario di apertura settimanale di cui al comma 3.». La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda. Milano, 6 agosto 2009 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. V111/876 del 30 luglio 2009. Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate.