(Pubblicata nel 1º S.O. al Bollettino ufficiale 
         della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
      Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 21/2000 
 in materia di orari di apertura e turni di servizio delle farmacie 
 
    1. All'art.  3  della  legge  regionale  3  aprile  2000,  n.  21
(Riordino della normativa sugli orari di  apertura  e  sui  turni  di
servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento  alle
aziende sanitarie locali delle competenze amministrative  in  materia
di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) e' apportata la
seguente integrazione: 
    a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Il direttore generale  dell'ASL,  in  presenza  di  forti
flussi turistici e su  richiesta  della  farmacia  interessata,  puo'
autorizzare la ripartizione in sette giorni dell'orario  di  apertura
settimanale di cui al comma 3.». 
    La  presente  legge  regionale  e'  pubblicata   nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Lombarda. 
      Milano, 6 agosto 2009 
 
                              FORMIGONI 
 
    Approvata con deliberazione del Consiglio regionale  n.  V111/876
del 30 luglio 2009. 
    Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate.