(Pubblicata nel 1. S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale 1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3-quater dell'art. 7, le parole: «l'adempimento di cui al comma 4 del citato art. 3-bis e' compiuto entro dieci mesi dalla nomina e» sono soppresse; b) il comma 3-quinquies dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: «3-quinquies. Per la nomina a direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico trasformati in fondazioni e' richiesta, oltre ai requisiti di cui all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, l'iscrizione nell'elenco degli idonei. Per l'inserimento in tale elenco e' necessario il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanita' 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validita'.»; c) dopo il comma 4-ter dell'art. 7 e' aggiunto il seguente: «4-quater. Entro novanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale o del commissario straordinario si provvede alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in tesoreria nonche' delle poste patrimoniali. Alle operazioni di verifica partecipano il direttore generale cessato dall'incarico, il nuovo direttore generale o il commissario straordinario, il tesoriere e il collegio sindacale, che redige apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa.»; d) al secondo periodo del comma 14 dell'art. 8, le parole: «Il responsabile del dipartimento indirizza e sovrintende alla erogazione delle attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore del dipartimento ne gestisce l'attivita'»; e) al primo periodo del comma 2 dell'art. 10, le parole: «Per la gestione» sono sostituite dalle seguenti: «Per la direzione e il coordinamento»; f) al secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' il certificato o l'attestato di cui all'art. 7, comma 3-quinquies, in corso di validita'.»; g) al comma 5 dell'art. 10, le parole: «del quale il direttore sociale assume la responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il cui direttore risponde al direttore sociale»; h) dopo il comma 15 dell'art. 13 e' inserito il seguente: «15-bis. Agli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) di proprieta' e gestiti da istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, esistenti alla data del 30 giugno 2008, la Giunta regionale puo' riconoscere, in base all'art. 8-quinquies, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 502/1992, la funzione di integrazione dei servizi sanitari territoriali sulla base di progetti approvati dalla Regione e attuati. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema regionale, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio sociosanitario regionale.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed f) si applicano a decorrere dal termine della prima edizione del corso regionale di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria iniziato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le iscrizioni nell'elenco degli idonei gia' avvenute alla stessa data.