(Pubblicata nel 1. S.O. al Bollettino ufficiale 
         della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche alla legge regionale n. 31/1997 in materia 
            di riordino del servizio sanitario regionale 
 
    1. Alla legge regionale 11 luglio  1997,  n.  31  (Norme  per  il
riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione  con  le
attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 3-quater dell'art. 7, le parole: «l'adempimento  di
cui al comma 4 del citato art. 3-bis e'  compiuto  entro  dieci  mesi
dalla nomina e» sono soppresse; 
      b) il comma 3-quinquies dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
        «3-quinquies. Per la nomina a direttore generale  delle  ASL,
delle aziende ospedaliere e degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico (IRCCS)  di  diritto  pubblico  trasformati  in
fondazioni e' richiesta, oltre ai requisiti di  cui  all'art.  3-bis,
comma  3,  del  decreto   legislativo   n.   502/1992,   l'iscrizione
nell'elenco  degli  idonei.  Per  l'inserimento  in  tale  elenco  e'
necessario il certificato di frequenza del  corso  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione  sanitaria
di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  1°  agosto  2000
(Disciplina dei corsi di  formazione  dei  direttori  generali  delle
aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  484
(Regolamento recante la determinazione dei  requisiti  per  l'accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri  per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del  ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validita'.»; 
      c) dopo il comma 4-ter dell'art. 7 e' aggiunto il seguente: 
        «4-quater.  Entro  novanta  giorni  dalla  nomina  del  nuovo
direttore generale o del commissario straordinario si  provvede  alla
verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi  in  tesoreria
nonche'  delle  poste  patrimoniali.  Alle  operazioni  di   verifica
partecipano il direttore generale  cessato  dall'incarico,  il  nuovo
direttore generale o il commissario straordinario, il tesoriere e  il
collegio sindacale, che  redige  apposito  verbale  sottoscritto  dai
partecipanti alla verifica stessa.»; 
      d) al secondo periodo del comma 14 dell'art. 8, le parole:  «Il
responsabile del dipartimento indirizza e sovrintende alla erogazione
delle attivita'» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  direttore  del
dipartimento ne gestisce l'attivita'»; 
      e) al primo periodo del comma 2 dell'art. 10, le  parole:  «Per
la gestione» sono sostituite dalle seguenti: «Per la direzione  e  il
coordinamento»; 
      f) al  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell'art.  10  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'  il  certificato  o
l'attestato di  cui  all'art.  7,  comma  3-quinquies,  in  corso  di
validita'.»; 
      g) al comma 5 dell'art. 10, le parole: «del quale il  direttore
sociale assume la responsabilita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«il cui direttore risponde al direttore sociale»; 
      h) dopo il comma 15 dell'art. 13 e' inserito il seguente: 
        «15-bis. Agli ospedali classificati ai sensi della  legge  12
febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera)  di
proprieta' e gestiti da istituti  ed  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, esistenti alla data  del  30  giugno  2008,  la  Giunta
regionale puo'  riconoscere,  in  base  all'art.  8-quinquies,  comma
2-quater,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  la  funzione  di
integrazione dei servizi sanitari territoriali sulla base di progetti
approvati dalla Regione e attuati. La Giunta regionale, nel  rispetto
dell'equilibrio economico finanziario di sistema regionale, determina
il relativo  finanziamento  annuale  in  sede  di  definizione  degli
indirizzi di gestione del servizio sociosanitario regionale.». 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a),  b)  ed  f)  si
applicano a decorrere dal termine  della  prima  edizione  del  corso
regionale  di  formazione  in  materia  di  sanita'  pubblica  e   di
organizzazione e gestione  sanitaria  iniziato  successivamente  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  fatte  salve  le
iscrizioni nell'elenco degli idonei gia' avvenute alla stessa data.