(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 29 del 12 giugno 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulaga 
 
La seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni in materia di commercio 
 
    1. Per consentire la ripresa  delle  attivita'  economiche  nelle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009  e'  consentito,  in  deroga
all'art. 1, comma 50,  della  legge  regionale  16  luglio  2008,  n.
11(Nuove norme in materia di  commercio),  l'esercizio  di  attivita'
professionali e di attivita' commerciali al dettaglio in  sede  fissa
per medie superfici di vendita nelle aree del Comune  di  L'Aquila  e
del Nucleo per lo  Sviluppo  Industriale  di  L'Aquila  destinate  ad
insediamenti  artigianali  e  industriali,  anche  in   deroga   alla
superficie  minima  prevista  dagli  strumenti  urbanistici   vigenti
limitatamente ai  professionisti  e  ai  titolari  di  autorizzazioni
commerciali i cui immobili siano stati  dichiarati  inagibili  ovvero
ricadano in aree interdette all'accesso. 
    2.  La  superficie  massima  consentita  per  l'esercizio   delle
attivita' di cui al comma 1,  anche  in  forma  integrata,  non  puo'
essere superiore a quella  precedentemente  utilizzata  dai  titolari
negli immobili colpiti dal sisma,  incrementata  di  una  percentuale
massima del 10 per cento. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a  tutti  i
titolari di autorizzazioni al dettaglio  in  sede  fissa,  piccoli  e
medi, agli studi professionali e agli esercizi  di  vicinato  nonche'
agli esercizi per le  somministrazioni  al  pubblico  di  alimenti  e
bevande di cui all'art. 1, commi 90 e 91, legge regionale n. 11/2008,
con esclusione dei centri commerciali, in tutti  i  comuni,  i  quali
abbiano avuto per propri immobili, adibiti alle  predette  attivita',
la dichiarazione di inagibilita' o che  non  possono  utilizzarli  in
quanto ricadenti in aree  interdette  all'accesso.  In  tal  caso  la
deroga viene loro concessa dai sindaci dei rispettivi comuni, in aree
da essi individuate. 
    4. Nelle stesse aree e'  consentita  fino  al  31  dicembre  2010
l'organizzazione di fiere periodiche, mercati giornalieri  e  mercati
settimanali ai quali partecipano, esclusivamente,  gli  esercenti  il
commercio al dettaglio su aree pubbliche in possesso di una qualsiasi
autorizzazione rilasciata dal Comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 2
della legge regionale n. 135/1999 (Norme e modalita' di esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione
Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 114). 
    5. Le disposizioni di cui alla  presente  legge  hanno  carattere
provvisorio e la loro applicazione cessa al termine  dello  stato  di
emergenza fissato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 aprile 2009 (Dichiarazione dello  stato  di  emergenza  in
ordine agli eccezionali  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la
provincia di L'Aquila ed  altri  comuni  della  Regione  Abbruzzo  il
giorno 6 aprile 2009) al 31 dicembre 2010.