(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 29 del 12 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulaga La seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di commercio 1. Per consentire la ripresa delle attivita' economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e' consentito, in deroga all'art. 1, comma 50, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11(Nuove norme in materia di commercio), l'esercizio di attivita' professionali e di attivita' commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita nelle aree del Comune di L'Aquila e del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti limitatamente ai professionisti e ai titolari di autorizzazioni commerciali i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso. 2. La superficie massima consentita per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, anche in forma integrata, non puo' essere superiore a quella precedentemente utilizzata dai titolari negli immobili colpiti dal sisma, incrementata di una percentuale massima del 10 per cento. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i titolari di autorizzazioni al dettaglio in sede fissa, piccoli e medi, agli studi professionali e agli esercizi di vicinato nonche' agli esercizi per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 1, commi 90 e 91, legge regionale n. 11/2008, con esclusione dei centri commerciali, in tutti i comuni, i quali abbiano avuto per propri immobili, adibiti alle predette attivita', la dichiarazione di inagibilita' o che non possono utilizzarli in quanto ricadenti in aree interdette all'accesso. In tal caso la deroga viene loro concessa dai sindaci dei rispettivi comuni, in aree da essi individuate. 4. Nelle stesse aree e' consentita fino al 31 dicembre 2010 l'organizzazione di fiere periodiche, mercati giornalieri e mercati settimanali ai quali partecipano, esclusivamente, gli esercenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche in possesso di una qualsiasi autorizzazione rilasciata dal Comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 135/1999 (Norme e modalita' di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). 5. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 (Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abbruzzo il giorno 6 aprile 2009) al 31 dicembre 2010.