(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 44 del 26 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   Modifica all'art. 10, legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 
 
    1. L'art. 10 della legge  regionale  23  dicembre  1999,  n.  135
recante «Norme e modalita' di esercizio del commercio al dettaglio su
aree pubbliche nel territorio  della  Regione  Abruzzo  a  norma  del
Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114» e' sostituito
dal seguente: 
      «Art. 10. (Esercizio dell'attivita' su aree demaniali marittime
aeroporti, stazioni e autostrade) - 1. L'esercizio del  commercio  su
aree pubbliche negli aeroporti,  stazioni  e  autostrade  e'  vietato
senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. 
    2.  L'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  nelle  aree
demaniali marittime e'  soggetto  all'autorizzazione  rilasciata  dai
Comuni di cui al primo comma dell'art. 4, legge regionale 17 dicembre
1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative). 
    3. I  Comuni,  sentite  le  organizzazioni  di  categoria  e  dei
consumatori piu', rappresentate a livello  nazionale  presenti  nella
Regione, determinano, entro il 31dicembre di  ogni  anno,  il  numero
delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta
di non rilasciare autorizzazioni. 
    4. I Comuni  le  organizzazioni  di  categoria,  le  associazioni
ambientaliste  e  dei  consumatori  piu'  rappresentative  a  livello
nazionale presenti nella Regione, emanano regolamento  contenente  le
modalita'  e  le  condizioni  per  l'accesso  alle   aree   demaniali
marittime, le modalita' di esercizio in  forma  fissa  o  itinerante,
nonche' i criteri per il rilascio delle autorizzazioni  nel  rispetto
delle  prescrizioni  e  dei  limiti  stabiliti  dal   Piano demaniale
marittimo regionale (PDM) e dei Piani demaniali comunali,  escludendo
la possibilita' di ulteriori ampliamenti di superfici  pavimentate  e
volumetrie sull'arenile e  l'occupazione  delle  spiagge  libere  con
strutture adibite ad  attivita'  commerciali  di  cui  alla  presente
legge. 
    5. Le autorizzazioni  di  cui  al  comma  2  non  possono  essere
rilasciate in assenza  della  preventiva  emanazione,  da  parte  dei
Comuni, del regolamento di cui al comma 4.».