(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 26 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 10, legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 1. L'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante «Norme e modalita' di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114» e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Esercizio dell'attivita' su aree demaniali marittime aeroporti, stazioni e autostrade) - 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade e' vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime e' soggetto all'autorizzazione rilasciata dai Comuni di cui al primo comma dell'art. 4, legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative). 3. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori piu', rappresentate a livello nazionale presenti nella Regione, determinano, entro il 31dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni. 4. I Comuni le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori piu' rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, emanano regolamento contenente le modalita' e le condizioni per l'accesso alle aree demaniali marittime, le modalita' di esercizio in forma fissa o itinerante, nonche' i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Piano demaniale marittimo regionale (PDM) e dei Piani demaniali comunali, escludendo la possibilita' di ulteriori ampliamenti di superfici pavimentate e volumetrie sull'arenile e l'occupazione delle spiagge libere con strutture adibite ad attivita' commerciali di cui alla presente legge. 5. Le autorizzazioni di cui al comma 2 non possono essere rilasciate in assenza della preventiva emanazione, da parte dei Comuni, del regolamento di cui al comma 4.».