(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 44 del 26 agosto 2009) 
 
 
                       Il CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' ed obiettivi 
 
    1. La Regione Abruzzo addotta  gli  strumenti  necessari  per  la
tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute e
dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento  dell'amianto  in
attuazione della legge 27 marzo 1992, n.  257  (Norme  relative  alla
cessazione dell'impiego dell'aminato) ed in  osservanza  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto  di  indirizzo  e
coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano per l'adozione di piani di protezione,  di  decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa  dai
pericoli derivanti dall'amianto). 
    2. Gli obiettivi della presente legge sono: 
      a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di  vita
e di lavoro dalla  possibile  esposizione  a  fibre  aerodisperse  di
amianto; 
      b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi  di
trasporto e manufatti in  cui  sia  stata  rilevata  la  presenza  di
amianto o materiali contenenti amianto; 
      c) la promozione  di  attivita'  finalizzate  alla  tutela  dei
rischi  per  la  salute  e   per   l'ambiente   dall'amianto   e   la
collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la  sperimentazione
del settore; 
      d) la promozione di  inziative  di  educazione,  formazione  ed
informazione, finalizzate ad  accrescere  la  conoscenza  sui  rischi
derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed
alla sua corretta gestione. 
    3. La Giunta regionale, tramite i servizi  regionali  competenti,
coordina tutti gli interventi per il raggiungimento  degli  obiettivi
di cui al comma 2, con la partecipazione  degli  enti  locali  e  dei
soggetti coinvolti.