(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 26 agosto 2009) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed obiettivi 1. La Regione Abruzzo addotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell'amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'aminato) ed in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto). 2. Gli obiettivi della presente legge sono: a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto; b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto; c) la promozione di attivita' finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente dall'amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione del settore; d) la promozione di inziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione. 3. La Giunta regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.