(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 71/2001 L'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell'attuazione del disposto della lettera p), del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica) si intende anche attivita' di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico. 3. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n.2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti pareri e nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabocchi, nonche' ad indicare la tipologia ed il formato della segnaletica pubblicitaria a norma dell'art. 153 della legge n. 42/2004. 4. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla legge regionale n. 11/2008 e devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell'art. 1 della stessa legge. Per l'esercizio dell'attivita' di ristorazione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) Adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull'igiene dei prodotti alimentari, 853 sull'igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; b) Conformita' dei locali alle prescrizioni dettate dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) per le strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l'altezza minima dei locali di preparazione; c) I rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale); d) Rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni); e) Certificato di agibilita' rilasciato dal comune di competenza ai sensi degli artt. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell'attivita' dovra' provvedere a presentare ogni anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti contenuti nel certificato di agibilita'. 5. I Comuni, ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione e delle vigenti disposizioni statali e regionali, esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia ed urbanistica sulle strutture anche con riferimento al Piano Demaniale Marittimo Comunale nonche' poteri di governo e vigilanza in materia di autorizzazione stagionale all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande sulle strutture stesse, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 3. 6. E' fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi statali in materia nonche' di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalita' e superamento delle barriere architettoniche. 7. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge e delle altre disposizioni regionali e statali in materia, favorendo un'attivita' di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attivita' turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.».