(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 45 del 28 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 71/2001 
 
    L'art.  3  della  legge  regionale  19  dicembre  2001,   n.   71
(Rifinanziamento  della  legge  regionale  n.  93/1994   concernente:
Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi  della
costa abruzzese) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3. - 1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di
recupero,  di  utilizzazione  e  di  ristrutturazione  dei  trabucchi
mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che
ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi  di
utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore,  gli
interventi necessari e il preventivo del  costo  dell'intervento,  da
far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della  Regione
Abruzzo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
      2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo  della  stagione
balneare, nel  quadro  della  valorizzazione  turistica  della  costa
abruzzese e dell'attuazione del disposto della lettera p), del  comma
1 dell'art. 2 della legge regionale  5  agosto  2004,  n.  22  (Nuove
disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica)
si intende anche attivita' di ristorazione con uso di prodotto ittico
della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle  zone
limitrofe e comunque del Mare Adriatico. 
      3. Il Comitato regionale per i  beni  ambientali  di  cui  alla
legge regionale 13 febbraio 2003, n.2 recante disposizioni in materia
di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione  della  Parte  III
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti  pareri
e  nulla-osta  ambientali  sulle  opere   di   ristrutturazione   dei
trabocchi, nonche' ad indicare  la  tipologia  ed  il  formato  della
segnaletica pubblicitaria  a  norma  dell'art.  153  della  legge  n.
42/2004. 
      4. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi  attivita'  di
somministrazione di alimenti  e  bevande  devono  avere  i  requisiti
previsti dalla legge regionale n. 11/2008 e devono essere autorizzati
a norma dei commi 108 e 110  dell'art.  1  della  stessa  legge.  Per
l'esercizio dell'attivita' di ristorazione e' necessario il  possesso
dei seguenti requisiti: 
        a) Adozione da parte del titolare  dei  principi  di  cui  ai
regolamenti 852 sull'igiene dei prodotti alimentari, 853  sull'igiene
per alimenti  di  origine  animale  e  854  del  2004  sui  controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 
        b)  Conformita'  dei   locali   alle   prescrizioni   dettate
dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero  della  Salute  (Requisiti
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree
pubbliche)  per  le  strutture  che  somministrano  alimenti,   fatta
eccezione per l'altezza minima dei locali di preparazione; 
        c) I rifiuti solidi, dei liquami e reflui  da  operazioni  di
lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto
del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale); 
        d) Rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale  Marittimo
Comunale, ove vigente, e comunque osservazione, in quanto compatibili
ed applicabili, delle disposizioni di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del  2001  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e  regolamentari  in  materia  edilizia)  e  del  decreto
ministeriale del 14 gennaio  2008  (Approvazione  delle  nuove  norme
tecniche per le costruzioni); 
        e)  Certificato  di  agibilita'  rilasciato  dal  comune   di
competenza ai sensi degli artt. 24 e 25 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001 indicante il numero massimo  di  persone
che possono sostare contemporaneamente sulla struttura.  Il  titolare
dell'attivita' dovra' provvedere a presentare  ogni  anno  al  Comune
attestazione di un tecnico abilitato  riguardo  alla  permanenza  dei
requisiti contenuti nel certificato di agibilita'. 
      5.  I  Comuni,  ai  sensi  dell'art.  118,   comma   1,   della
Costituzione  e  delle  vigenti  disposizioni  statali  e  regionali,
esercitano i poteri di governo e vigilanza  edilizia  ed  urbanistica
sulle strutture anche con riferimento al  Piano  Demaniale  Marittimo
Comunale  nonche'  poteri  di  governo  e  vigilanza  in  materia  di
autorizzazione    stagionale    all'esercizio    dell'attivita'    di
somministrazione di alimenti e bevande sulle  strutture  stesse,  nel
rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 3. 
      6. E' fatto divieto assoluto  di  utilizzare  i  trabocchi  per
scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e  dalle  leggi
statali in materia nonche'  di  realizzare  qualunque  intervento  di
trasformazione  edilizia,  ad  eccezione   di   quelli   strettamente
necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalita'  e
superamento delle barriere architettoniche. 
      7. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel
rispetto di quanto stabilito  nella  presente  legge  e  delle  altre
disposizioni regionali e statali in materia,  favorendo  un'attivita'
di programmazione, sviluppo e cooperazione  con  le  altre  attivita'
turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.».