(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 5 agosto 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il Regolamento (CEE) del  Consiglio  n.  2078/1992  del  30
giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con
le esigenze di protezione dell'ambiente e con la  cura  dello  spazio
naturale; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 7  marzo  1997,  n.
657 (RECE 2078/1992. Approvazione del testo coordinato definitivo del
Programma regionale agro-ambientale); 
    Visto il Regolamento (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio  del  17
maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed
abroga taluni regolamenti; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 817/2004 della  Commissione  del  29
aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento  CE
n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG); 
    Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C
(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale  viene  approvato
il documento di programmazione fondato sul Piano di  Sviluppo  Rurale
del Friuli-Venezia Giulia (PSR); 
    Visto il proprio decreto 10 aprile 2001, n. 108 con cui e'  stato
emanato  il  «Regolamento  applicativo  della  misura   ''f-   misure
agroambientali''  del  Piano  di  Sviluppo   Rurale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia 2000-2006»; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della  Commissione  del  21
aprile 2004 recante modalita' di applicazione della  condizionalita',
della modulazione e del sistema integrato di gestione e di  controllo
di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che  stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni  regimi  di  sostegno  a
favore degli agricoltori; 
    Visto il Regolamento (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della  Commissione  del  5
settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al  regime  di
sostegno allo sviluppo  rurale  istituito  dal  Regolamento  (CE)  n.
1698/2005 del Consiglio; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione  del  15
dicembre 2006 recante disposizioni di  applicazione  del  Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della  Commissione  del  7
dicembre  2006  che  stabilisce   modalita'   di   applicazione   del
Regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio  per  quanto  riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 
    Visto il Programma di sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato  dalla  Commissione  Europea
con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007; 
    Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 27  marzo
1998, n. 159, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante norme
di attuazione del Regolamento (CE) n. 746/96 in materia di  controlli
e decadenze»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali 4 dicembre 2002, n. 6306,  recante  disposizioni  attuative
dell'art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Feoga; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole,
alimentari  e  forestali  del  20  marzo  2008,   n.   1205   recante
disposizioni in materia di  violazioni  riscontrate  nell'ambito  del
Reg. (CE) n.  1782/2003  sulla  PAC  e  del  Reg.  (CE)1698/2005  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), modificato ed integrato con  DM  n.  1564
del 22 gennaio 2009; 
    Considerato che l'art. 16 del decreto ministeriale 20 marzo 2008,
cosi' come  modificato  dal  decreto  ministeriale  22  gennaio  2009
prevede, per le  domande  di  pagamento  presentate  nel  periodo  di
programmazione 2007-2013 ai sensi del Reg.  (CE)  1698/2005,  incluse
quelle modificate ai sensi dell'art. 4, paragrafo  3  del  Reg.  (CE)
1975/2006, relative ad impegni pluriennali  assunti  nel  periodo  di
programmazione 2000-2006 ai sensi del Reg.  (CE)  1257/99  o  assunti
precedentemente a norma del Reg.  CEE  2078/92,  la  possibilita'  di
modificare in diminuzione  le  superfici  e/o  le  UBA  a  suo  tempo
dichiarate per il rispetto dell'impegno; 
    Considerato che l'art. 16 del decreto ministeriale 20 marzo  2008
prevede che alle  modifiche  sopra  specificate,  purche'  presentate
entro e non oltre l'annualita' 2009, non si applicano  le  riduzioni,
le esclusioni o le decadenze  per  difformita'  delle  superfici  e/o
delle UBA previste dai decreti del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali 27 marzo 1998, n. 159 e 4  dicembre  2002,  n.
6306 nonche' dalle corrispondenti norme applicative regionali; 
    Visto che, con riferimento agli  impegni  pluriennali  assunti  a
norma del Reg. CEE 2078/92, la disciplina  relativa  ai  controlli  e
alle decadenze e' dettata dal decreto ministeriale 27 marzo 1998,  n.
159; 
    Visto che il decreto  ministeriale  27  marzo  1998,  n.  159  ha
trovato diretta applicazione nell'ordinamento regionale; 
    Ritenuto che, con riferimento agli impegni pluriennali assunti  a
norma del Reg. CEE 2078/92, l'articolo 16 del decreto ministeriale 20
marzo 2008 trova diretta applicazione in Regione in quanto integra la
disciplina prevista dal decreto ministriale 27 marzo 1998, n. 159; 
    Visto che, con riferimento agli  impegni  pluriennali  assunti  a
norma della misura «f- misure agroambientali» del Piano  di  Sviluppo
Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia 2000-2006,  la  disciplina
relativa  ai  controlli  e  alle  decadenze   dettata   dal   decreto
ministeriale 4 dicembre 2002, n. 6306 e' stata  recepita  nell'art.45
del   «Regolamento   attuativo   della   misura    ''f    -    Misure
agro-ambientali''  del  Piano  di  Sviluppo  Rurale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia» approvato con proprio decreto n. 108/2001; 
    Visto che l'art.  16  del  decreto  ministeriale  20  marzo  2008
integra la disciplina prevista dal decreto  ministeriale  4  dicembre
2002, n. 6306; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio  2009,  n.
1635 (Regolamento recante modifiche al «Regolamento  attuativo  della
misura del piano di  sviluppo  rurale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia»  emanato  con  decreto  del   Presidente   della   Regione n.
108/2001». Approvazione); 
    Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante modifiche al
decreto  del  Presidente  della  Regione  10  aprile  2001,  n.   108
(Regolamento attuativo della misura ''f - Misure agroambientali'' del
Piano di Sviluppo Rurale della Regione  Friuli-Venezia  Giulia)»,  al
fine  di  recepire  i  contenuti   dell'articolo   16   del   decreto
ministeriale  20  marzo  2008,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 22 gennaio 2009; 
    Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007,  n.  277  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche  al  decreto  del
Presidente  della  Regione  10  aprile  2001,  n.  108   (Regolamento
attuativo della misura ''f - Misure  agroambientali''  del  Piano  di
Sviluppo Rurale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia)»,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  del  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO