(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre  1991
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai
nitrati provenienti da fonti  agricole  (direttiva  nitrati)  ed,  in
particolare, l'art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone
designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano  fissati,
entro un anno dalla designazione,  appositi  programmi  d'azione  per
ridurre l'inquinamento  accertato  e  prevenire  qualsiasi  ulteriore
inquinamento causato direttamente  o  indirettamente  da  nitrati  di
origine agricola; 
    Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
    Visto il decreto 19 aprile 1999 del Ministero  per  le  politiche
agricole (Approvazione del codice di buona pratica agricola); 
    Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Norme tecniche per  il  riutilizzo
delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2,  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152); 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) che, tra le altre, detta norme in materia di zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme  tecniche  generali  per  la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, di cui all'art. 38 del  decreto  legislativo  11  maggio
1999,  n.  152)  e,  in  particolare,  il  Titolo  V  che  stabilisce
disposizioni specifiche per le zone vulnerabili da nitrati; 
    Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006,  n.  217  (Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo  2007,  n.
536 (Riapprovazione della disciplina  della  comunicazione  di  avvio
dell'attivita'  di  spandimento  degli  effluenti  di   allevamento),
adottata ai sensi dell'art. 5,  comma  6  della  legge  regionale  23
gennaio 2007, n. 1  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
pluriennale e annuale della Regione Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia.
Legge finanziaria 2007); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre  2008,
n. 1920 (decreto legislativo n.152/2006, art. 92. Individuazione zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 18  dicembre  2008,
n. 2879 (Rece 1782/2003 e rece 1698/2005. Disciplina  del  regime  di
condizionalita' nel territorio della Regione Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia. Approvazione); 
    Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008,  n.  295  (Approvazione
del Programma d'azione della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  la
tutela ed il risanamento delle  acque  dall'inquinamento  causato  da
nitrati di origine  agricola  per  le  aziende  localizzate  in  zone
vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n.  152  del  3  aprile
2006 e del decreto ministeriale 7 aprile 2006), di seguito denominato
PdA; 
    Preso  atto  che,  dall'istruttoria   effettuata   dagli   uffici
regionali competenti tenendo conto degli allevamenti presenti e della
SAU nelle zone vulnerabili, risulta che  il  carico  medio  di  azoto
proveniente da effluenti zootecnici riferito alla medesima area e' di
41 kg/ha/anno; 
    Preso  atto  che,  dall'istruttoria   effettuata   dagli   uffici
regionali  competenti,  risulta  che  gli  allevamenti   di   piccole
dimensioni presenti nelle zone vulnerabili rappresentano il 71% degli
allevamenti totali e che da essi deriva il 15% dell'azoto proveniente
da effluenti zootecnici; 
    Atteso che nell'area delimitata l'attivita' del  pascolo  non  e'
usualmente praticata; 
    Ritenuto pertanto opportuno, alla luce  delle  valutazioni  sopra
esposte ed ai sensi dell'art. 24, comma 1 e dell'art. 8, comma 7  del
decreto del Ministero delle politiche agricole  e  forestali  7aprile
2006, dettare specifiche disposizioni per il volume  degli  stoccaggi
degli allevamenti di piccole dimensioni; 
    Ritenuto di  integrare  il  PdA  riportando  alcune  disposizioni
previste  dal  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali 7 aprile 2006 ed, in particolare, l'art. 24, comma 2; 
    Ritenuto  necessario  prevedere  un   periodo   transitorio   per
consentire  l'adeguamento  delle   aziende   ai   nuovi   adempimenti
obbligatori relativi alla Comunicazione e al PUA; 
    Ritenuto necessario, al fine di rendere maggiormente  rispondenti
alla realta' agronomica del territorio gli  apporti  azotati  massimi
previsti nell'Allegato 4,  dettagliare  meglio  gli  apporti  azotati
derivanti dalla mineralizzazione  della  sostanza  organica,  nonche'
rideterminare il fabbisogno azotato di alcune  colture,  sottostimato
nella versione attuale del PdA; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2009,  n.
1688; 
    Ritenuto pertanto  di  emanare  in  tal  senso  le  modifiche  al
«Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela
ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di
origine agricola per le aziende localizzate in zone  vulnerabili,  ai
sensi del decreto legislativo n. 152/2006, e del decreto ministeriale
del 7 aprile 2006» emanato con proprio decreto n. 295/2008; 
    Visto il  «Regolamento  di'  organizzazione  dell'amministrazione
regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007,  n.  277  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
 
                              Decreta: 
 
    1. Sono emanate le modifiche al «Programma d'azione della Regione
Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed  il  risanamento  delle  acque
dall'inquinamento causato da  nitrati  di  origine  agricola  per  le
aziende  localizzate  in  zone  vulnerabili,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 152/2006, e del  decreto  ministeriale  del  7  aprile
2006» emanato con proprio decreto n. 295/2008, nel testo allegato  al
presente provvedimento  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    4. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare per la  successiva  notifica
alla Commissione europea. 
 
                                TONDO