(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio  2002,
n. 3 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia   -   legge
finanziaria 2002), come modificato dall'art. 16 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia  di  salute  umana  e
sanita' veterinaria e altre disposizioni per il settore  sanitario  e
sociale,  nonche'  in  materia  di  personale),  che  dispone  che  a
decorrere dall'anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di
studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del  corso  di
laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle  Universita'
del Friuli-Venezia Giulia. L'importo dei  premi  e  i  criteri  e  le
modalita' di concessione sono stabiliti con regolamento; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  emanare  il  regolamento  relativo
all'importo  dei  suddetti  premi  ed  ai  criteri  e  modalita'   di
concessione degli stessi; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio  2009,  n.
1532,  con  la  quale  e'  stato  approvato   il   «Regolamento   per
l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti  al
terzo anno del corso di laurea  in  infermieristica  presso  le  sedi
regionali delle  Universita'  del  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio  2002,  n.  3
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  -  legge  finanziaria
2002)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento per l'erogazione di premi di  studio
per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso  di  laurea
in infermieristica presso le sedi  regionali  delle  Universita'  del
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5, comma  18,  della  legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la  formazione  del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia - legge finanziaria 2002)"  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO