(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia, n. 40 del 7 ottobre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale); 
    Visti gli artt. 38 (Finanziamento del  sistema  integrato)  e  39
(Finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative  e
socio-sanitarie dei Comuni) della sopra  citata  legge  regionale  n.
6/2006; 
    Richiamato  in  particolare  l'art.  39  della   medesima   legge
regionale n. 6/2006 il quale, al comma 1, disciplina che  le  risorse
del Fondo sociale regionale di  parte  corrente  e  quelle  destinate
dallo Stato  alla  realizzazione  di  interventi  e  servizi  sociali
concorrono a  sostenere  finanziariamente  la  gestione  dei  servizi
socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari  di  competenza
dei Comuni singoli e associati; 
    Visto che  per  l'anno  2009  le  risorse  disponibili  per  tali
finalita', sono iscritte sul bilancio regionale di  previsione  della
spesa ai capitoli 4699 e 4700; 
    Visto il comma 2 del medesimo art. 39 della  legge  regionale  n.
6/2006 il quale prevede che una quota delle risorse di cui al comma 1
e'  destinata  a  favorire  il   superamento   delle   disomogeneita'
territoriali, a far  fonte  a  maggiori  costi  non  sostenuti  dalla
generalita' dei  Comuni  e  a  promuovere  e  realizzare  progetti  o
programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale; 
    Vista la deliberazione 24 giugno 2009, n. 1449 con  la  quale  e'
stato  approvato  in  via  preliminare   il   «Regolamento   per   la
determinazione dell'entita', dei criteri di riparto e delle modalita'
di utilizzo della quota destinata per l'anno  2009  al  finanziamento
delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie
dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31  marzo
2006  n.  6  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»; 
    Visto che il sopra indicato Regolamento  e'  stato  aggiornato  e
modificato con le proposte di modifica espresse ai sensi dell'art.  1
della legge regionale 9 marzo 2001  n.  8  (Disposizioni  urgenti  in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno  1999  n.  229  e  altre
disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali) e  successive
modificazioni, dalla  Conferenza  permanente  per  la  programmazione
sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e dal  Consiglio  delle
autonomie  locali  cosi'  come  previsto  dall'art.  34  della  legge
regionale 9gennaio 2006 n.  1  (Principi  e  norme  fondamentali  del
sistema Regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre  2009,
n.  2144  con  la  quale  la  Giunta  medesima  ha   determinato   in
€ 7.637.336,36 l'entita' della quota destinata per l'anno  2009,  per
le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale  31
marzo 2006 n. 6; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  24  settembre
2009, n. 2144; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la determinazione dell'entita',
dei criteri di riparto e delle  modalita'  di  utilizzo  della  quota
destinata  per  l'anno   2009   al   finanziamento   delle   funzioni
socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni  di
cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale  31  marzo  2006  n.  6
(Sistema integrato di interventi eservizi  per  la  promozione  e  la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale)» nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO