(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 40 del 7 ottobre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Visti gli artt. 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni) della sopra citata legge regionale n. 6/2006; Richiamato in particolare l'art. 39 della medesima legge regionale n. 6/2006 il quale, al comma 1, disciplina che le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari di competenza dei Comuni singoli e associati; Visto che per l'anno 2009 le risorse disponibili per tali finalita', sono iscritte sul bilancio regionale di previsione della spesa ai capitoli 4699 e 4700; Visto il comma 2 del medesimo art. 39 della legge regionale n. 6/2006 il quale prevede che una quota delle risorse di cui al comma 1 e' destinata a favorire il superamento delle disomogeneita' territoriali, a far fonte a maggiori costi non sostenuti dalla generalita' dei Comuni e a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale; Vista la deliberazione 24 giugno 2009, n. 1449 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la determinazione dell'entita', dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»; Visto che il sopra indicato Regolamento e' stato aggiornato e modificato con le proposte di modifica espresse ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali) e successive modificazioni, dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e dal Consiglio delle autonomie locali cosi' come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2144 con la quale la Giunta medesima ha determinato in € 7.637.336,36 l'entita' della quota destinata per l'anno 2009, per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2144; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la determinazione dell'entita', dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi eservizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO