(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunita' regionale. 2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche al fine di favorire: a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale; b) la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo; c) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.