(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                   Umbria n. 35 del 5 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione, in armonia con i principi sanciti  dagli  articoli
10 e 11 dello Statuto, riconosce  le  manifestazioni  storiche  quali
espressioni  del  patrimonio  storico  e  culturale  della  comunita'
regionale. 
    2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche  al
fine di favorire: 
      a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio  e
lo sviluppo del turismo culturale; 
      b)  la  rivitalizzazione  dei  centri   storici   in   cui   le
manifestazioni hanno luogo; 
      c) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del
volontariato e dell'associazionismo.