(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 
                     n. 46 del 14 ottobre 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Modificazione all'art. 3 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale  30  novembre
1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie  cinghiale)  le  parole:
«ed individuale» e le parole: «per la  caccia  in  forma  collettiva»
sono soppresse. 
    2. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento  regionale  n.  34/1999
dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: «Il prelievo venatorio
in forma individuale all'interno dei settori puo' avvenire solo nelle
giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la  caccia
in battuta.».