(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 46 del 14 ottobre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione all'art. 3 1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole: «ed individuale» e le parole: «per la caccia in forma collettiva» sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 34/1999 dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: «Il prelievo venatorio in forma individuale all'interno dei settori puo' avvenire solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.».