LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto all'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novemhre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-11855 del 28 luglio 2009; Emana: il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'attivita' balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 18)». Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento in attuazione dall'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), disciplina la balneazione sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi, costituendo norma di indirizzo nei confronti degli enti locali, con parlicolare riferimento a: a) individuazione e delimitazione degli specchi d'acqua da riservare alla balneazione; b) organizzazione dei servizi di salvamento; c) moralita' di frizione delle aree destinate alla balneazione e segnalazione di pericoli. 2. L'attivita' balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori e' ammessa nel rispetto della normativa vigente, purche' non interferisca con la navigazione.