LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto all'art. 121  della  Costituzione  (come  modificato  dalla
legge costituzionale 22 novemhre 1999, n. 1); 
    Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-11855 del  28
luglio 2009; 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
    Regolamento   regionale   recante:   «Disciplina   dell'attivita'
balneare  sui  laghi  e  lungo  i  corsi  d'acqua  piemontesi  (Legge
regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 18)». 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento in attuazione dall'art. 18 della legge
regionale  17  gennaio  2008,  n.  2  (Disposizioni  in  materia   di
navigazione interna,  demanio  idrico  della  navigazione  interna  e
conferimento di funzioni agli enti locali), disciplina la balneazione
sui laghi e lungo i corsi d'acqua  piemontesi,  costituendo  norma di
indirizzo  nei  confronti  degli   enti   locali,   con   parlicolare
riferimento a: 
      a) individuazione e  delimitazione  degli  specchi  d'acqua  da
riservare alla balneazione; 
      b) organizzazione dei servizi di salvamento; 
      c) moralita' di frizione delle aree destinate alla  balneazione
e segnalazione di pericoli. 
    2. L'attivita'  balneare  sui  laghi  e  lungo  i  corsi  d'acqua
maggiori e' ammessa nel rispetto della normativa vigente, purche' non
interferisca con la navigazione.