(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 31 del 6 agosto 2009) 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 11 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
    Viste le leggi regionali 2 luglio 1999, n. 13 e 1º  luglio  2009,
n. 19; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11936  del  4
agosto 2009; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento 
    Regolamento regionale recante: «Regolamento  attuativo  dell'art.
15-bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico  delle
leggi  sulla  montagna).  Disciplina  del  sistema  elettorale  delle
comunita' montane». 
                               Art. 1 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.  15-bis,
comma 10, della legge regionale 2 luglio 1999,  n.  16  (Testo  unico
delle leggi sulla montagna), come inserto dall'art.  19  della  legge
regionale 1º luglio 2008, n.19 (Disposizioni modificative della legge
regionale 2 luglio  1999,  n.  16.  Testo  unico  delle  leggi  sulla
montagna), la  disciplina  del  sistema  elettorale  delle  comunita'
montane, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 25-bis  della
legge regionale n. 16/1999, come inseriti dall'art.  26  della  legge
regionale 19/2008. 
    2. Esso definisce, inoltre, a norma dall'art. 38, comma 2,  della
legge  regionale  19/2008,  le  modalita'  di  notifica  del  decreto
previsto  dall'art.  5  della  legge  regionale  n.   16/1999,   come
modificato dall'art. 14 della  legge  regionale  n.  19/2008,  e  gli
ulteriori  contenuti  del  medesimo  utili  ai   fini   della   prima
applicazione della legge.