(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 11 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Viste le leggi regionali 2 luglio 1999, n. 13 e 1º luglio 2009, n. 19; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11936 del 4 agosto 2009; Emana il seguente regolamento Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'art. 15-bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Disciplina del sistema elettorale delle comunita' montane». Art. 1 F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 10, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come inserto dall'art. 19 della legge regionale 1º luglio 2008, n.19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16. Testo unico delle leggi sulla montagna), la disciplina del sistema elettorale delle comunita' montane, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 25-bis della legge regionale n. 16/1999, come inseriti dall'art. 26 della legge regionale 19/2008. 2. Esso definisce, inoltre, a norma dall'art. 38, comma 2, della legge regionale 19/2008, le modalita' di notifica del decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 19/2008, e gli ulteriori contenuti del medesimo utili ai fini della prima applicazione della legge.