(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                    n. 34 del 21 settembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio); 
    Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  25
febbraio 2004, n. 13/R (Testo  unico  dei  regolamenti  regionali  di
attuazione della legge regionale 12 gennai 1994, n. 3); 
    Considerato quanto segue: 
      1. La disponibilita' degli uccelli da utilizzare come  richiami
vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto  al  fabbisogno
accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo  di
richiami utilizzabile da ciascuno di essi. 
      2.  Nonostante  numerose  iniziative  inerenti  l'attivita'  di
allevamento attuate da privati, allo stato attuale non  si  riesce  a
colmare il divario tra il suddetto  fabbisogno  e  la  disponibilita'
effettiva,  come   risulta   dai   dati   ufficiali   forniti   dalle
amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico  a
disposizione della Regione. 
      3.  A  fronte  di  tale  situazione  si  sta   diffondendo   il
preoccupante  fenomeno  dell'acquisizione  illegale  di  uccelli   da
richiamo  con  grave  danno  alle   popolazioni   delle   specie   di
appartenenza. 
      4. Si rende pertanto  necessario  ed  urgente  intervenire  per
regolamentare l'attivita' di cattura di uccelli a scopo  di  richiamo
per  l'anno  2009,  autorizzando   le   amministrazioni   provinciali
all'attivazione dei relativi impianti di cattura. 
    Si approva la seguente legge 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La presente legge ha il fine di  disciplinare  la  cattura  di
uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art.  4  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'art. 34, comma 6, della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»).